Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Le misure di tregua fiscale per gli enti locali: delibere da adottare entro il 31 marzo 2023: Lo stralcio dei ruoli sotto i mille euro - Ufficio Tributi

Le misure di tregua fiscale per gli enti locali: delibere da adottare entro il 31 marzo 2023: Lo stralcio dei ruoli sotto i mille euro

di Giuseppe Debenedetto

Com’è noto i commi da 222 a 230 della legge n. 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio 2023) hanno introdotto lo stralcio dei debiti tributari fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Rispetto al testo originario, in sede di approvazione definitiva della legge di bilancio è stato introdotto un “doppio regime”, caratterizzato dall’annullamento totale (capitale, interessi e sanzioni) per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali e uno stralcio parziale (solo interessi e sanzioni) per gli altri enti, tra cui i Comuni.

Pertanto, per i tributi comunali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Inoltre, per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati (compresa quindi la maggiorazione ex art. 27 della legge 689/81) e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute.

La legge di conversione del D.L. 198/2022 ha tuttavia introdotto due novità: 1) il termine del 31 gennaio 2023 viene differito al 31 marzo 2023, per cui i comuni che non sono riusciti ad approvare la delibera per inibire lo stralcio parziale hanno ora un extra time per decidere; 2) i comuni possono, al contrario, decidere di aderire integralmente allo stralcio, estendendolo al tributo dovuto (come per i tributi erariali). Si prevede, inoltre, la trasmissione della delibera al Mef entro il 30 aprile 2023, ma “ai soli fini statistici”, confermando implicitamente la natura regolamentare della delibera.

Occorre comunque chiarire che lo stralcio dei ruoli, come pure la rottamazione-quater, riguarda esclusivamente le cartelle esattoriali (emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione) e non si estende alle ingiunzioni fiscali e/o agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni o dai concessionari privati iscritti all’albo ministeriale.

Da un punto di visto tecnico e al fine di effettuare una valutazione di merito in ordine alle opzioni da proporre alla parte politica, è necessario procedere all’estrazione dei dati dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per capire quali sarebbero gli importi soggetti allo stralcio, relativamente alle entrate tributarie e alle sanzioni al codice della strada. Può quindi trattarsi anche di cifre consistenti, che il Comune potrebbe avere ancora in bilancio (in tutto o in parte). Andrebbe inoltre verificata la vetustà dei carichi, cioè se si tratta di ruoli vecchi oppure quasi tutti collocati tra il 2011 e il 2015 e quindi più facilmente recuperabili. Un’ulteriore considerazione andrebbe poi fatta dagli enti che effettuano la riscossione coattiva internamente o che la esternalizzano o soggetti privati (senza avvalersi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione), utilizzando quindi lo strumento dell’ingiunzione fiscale, che come abbiamo già evidenziato non rientra nello stralcio né nella rottamazione, per cui ci sarebbe una disparità di trattamento tra contribuenti. Senza ignorare poi che lo stralcio automatico non è limitato ai contribuenti in situazione di disagio (come invece previsto dal precedente stralcio di cui d.l. 41/2021) ma riguarda tutti i contribuenti, finendo quindi per accordare un beneficio a un vastissimo numero di soggetti. Se poi le condizioni dell’Ente sono diverse, cioè non ci sono residui di ruoli ancora iscritti in bilancio e se si tratta di ruoli vetusti, allora si potrebbe pensare di estendere lo stralcio al totale dei carichi iscritti a ruolo, quindi non limitatamente alle sole sanzioni ed interessi.

In ogni caso il fattore tempo gioca un ruolo importante perché il provvedimento (di diniego allo stralcio parziale oppure di adesione allo stralcio totale) deve essere adottato entro il 31 marzo 2023, termine entro il quale si deve procedere anche alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune e alla trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite PEC. E’ necessario quindi affrettarsi se si vuole rispettare il termine del 31 marzo 2023, considerati i tempi di convocazione dei consigli, trattandosi di delibera avente natura regolamentare che deve quindi acquisire il parere dei revisori dei conti.

In caso di diniego allo stralcio parziale sarebbe opportuno evidenziare in delibera che i contribuenti possono comunque aderire alla definizione agevolata dei ruoli emessi fino a giugno 2022, misura peraltro più appetibile in quanto riguarda carichi di qualsiasi importo, più estesi nel tempo e per i quali è prevista l’eliminazione anche dell’aggio esattoriale (diversamente delle rottamazioni precedenti).

Le principali differenze tra i due istituti possono essere così riepilogate: 1) lo stralcio avviene automaticamente all’insaputa del contribuente, che invece deve presentare apposita domanda se vuole aderire alla rottamazione-quater; 2) lo stralcio è limitato alle cartelle sotto i mille euro (c.d. mini ruoli) per le annualità dal 2000 al 2015 mentre la rottamazione-quater riguarda qualsiasi importo e riguarda un lasso temporale più ampio, dal 2000 al 30 giugno 2022; 3) lo stralcio prevede l’annullamento di sanzioni ed interessi mentre con la definizione agevolata viene abbuonato anche l’aggio esattoriale, per cui è più appetibile rispetto alle precedenti versioni di rottamazione delle cartelle.

In sostanza con la definizione agevolata (rottamazione-quater) il contribuente-debitore, se vuole ottenere lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi, oltre che sull’aggio, dovrà corrispondere anche la quota capitale, e quindi pagare il residuo con conseguente cancellazione della cartella e alla pulizia dei bilanci comunali.

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