Ad opera del cd “Decreto giustizia”, ossia del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, sono state apportate modifiche, con riflessi anche sull’attività dell’ufficio tributi dell’ente locale. In particolare l’articolo 16, del richiamato decreto, interviene sull’articolo 1, comma 1, della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, prevedendo: “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Le novità in ambito di sospensione feriale dei termini processuali
di S. Zammarchi (ufficiotributi.go-vip.net 3/8/2015)
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