Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 L’IFEL bacchetta l’Agenzia delle Entrate sulla risoluzione 33/E del 21/05/2013 che sottrae gettito ai comuni. - Ufficio Tributi

L’IFEL bacchetta l’Agenzia delle Entrate sulla risoluzione 33/E del 21/05/2013 che sottrae gettito ai comuni.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.33/E del 21/05/2013 ha diffuso i codici tributo per il pagamento dell’IMU sugli Immobili D tramite modello F24. L’IFEL si sofferma in modo particolare sull’impostazione data dal ministero che, riprendendo il contenuto della risoluzione n.5/DF del 2013, precisa che “i codici tributo “3925” e “359E” sono utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D e che per detti immobili non è invece possibile utilizzare i codici “3930” e “360E”, non potendo i comuni incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella citata risoluzione n. 5/DF. Non risulterebbero inoltre applicabili le riduzioni di aliquota stabilite dai Comuni per tali fabbricati. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D sono utilizzati il codice tributo “3913”, istituito con risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E e il codice tributo “350E”, istituito con risoluzione 5 giugno 2012, n. 53/E.”, restando interamente riservato al Comune il relativo gettito.

L’IFEL precisa che tale impostazione, operata da parte del ministero, non appare condivisibile. Infatti secondo l’Agenzia i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria D10 devono essere assoggettati ad un regime fiscale differente rispetto ai fabbricati rurali accatastati diversamente. Ciò poiché l’esigenza di tutela che caratterizza l’agevolazione riservata ai fabbricati rurali strumentali non può in ogni caso collegarsi ad una particolare classificazione catastale, ma deriva dalla funzione cui assolvono gli immobili in questione. Il regime dei fabbricati rurali strumentali dovrebbe restare omogeneo e coerente con la disciplina delle aliquote disposta dal comma 8, art. 13, del dl n. 201 del 2011, senza riguardo alla classificazione attribuita ai fabbricati medesimi sulla base delle diverse norme e pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo. È pertanto auspicabile, conclude l’IFEL – in assenza di una revisione dell’interpretazione ministeriale – che una norma di legge chiarisca l’unitarietà del regime dei fabbricati rurali strumentali e ne riconduca il gettito alla competenza esclusiva dei Comuni.

A tal riguardo si inserisce l’emendamento inviato dall’ANCI per la modifica dell’art.10 del D.L.35/2013 aggiungendo il seguente comma:

All’articolo 10 aggiungere il seguente comma:

Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole “nel gruppo catastale D” sono inserite le parole: “ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10”.

MOTIVAZIONE DELL’EMENDAMENTO

Il comma 11 prevedeva che il gettito dell’Imu dovuta per i fabbricati rurali strumentali fosse interamente riservato ai comuni. Con l’abrogazione della norma, il gettito relativo ai fabbricati strumentali classificati in categoria D/10, essendo questi appartenenti al gruppo catastale D, risulterebbe riservato allo Stato secondo l’interpretazione pubblicata recentemente dal Mef (Ris. Mef n. 5-DF /2013).

Non appare congruo che la diversa ripartizione del gettito IMU comporti l’alterazione del carattere unitario del comparto dei fabbricati rurali strumentali, assoggettati nel loro complesso ad un’aliquota agevolata del 2 per mille, riducibile dai comuni fino alla metà (comma 8, art. 13, dl 201 del 2011). Tale riduzione, adottata da oltre 500 comuni (sui circa 3500 nei quali i fabbricati rurali strumentali sono imponibili), non sarebbe più applicabile con il nuovo assetto.

L’esigenza di tutela che caratterizza l’agevolazione riservata ai fabbricati rurali strumentali non dovrebbe essere collegata ad una particolare classificazione catastale, poiché deriva dalla funzione cui assolvono gli immobili in questione.

Il regime dei fabbricati rurali strumentali dovrebbe restare omogeneo e coerente con la disciplina delle aliquote disposta dal comma 8, art. 13, del dl n. 201 del 2011, senza riguardo alla classificazione attribuita ai fabbricati medesimi sulla base delle diverse norme e pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo. Va a questo proposito considerato che circa i due terzi della base imponibile IMU relativa ai rurali strumentali è classificata in D10 e soltanto un terzo ha mantenuto una diversa classificazione catastale.

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