Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Mancata emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - Ufficio Tributi

Mancata emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Comunicato Corte dei Conti 10 luglio 2012 – Comunicato Stampa n. 56/2012
Relazione concernente l’indagine sulla “Mancata emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili”.

 Con deliberazione n. 7/2012/G del 9 luglio 2012, la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha deliberato l’indagine “Mancata emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei” al fine di conoscere quali ragioni hanno impedito l’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’IRESA, acronimo che individua l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, “Misure in materia fiscale” (artt. 90/95), che ha sostituito le precedenti misure impositive in materia e che il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, ha trasformato in tributo proprio regionale a decorrere, peraltro, dal 1° gennaio 2013.

Le Regioni e le Province autonome, alcune delle quali hanno legiferato in materia, hanno reso noto di non aver potuto dare concreta attuazione al tributo in assenza delle disposizioni applicative del Ministero, disposizioni delle quali quest’ultimo ha comunicato di aver sempre sostenuto la non necessarietà.

La Sezione, osservato che le disposizioni, della cui inattuazione si tratta, sono dettate a tutela del diritto alla salute e dell’ambiente, ha raccomandato un’adeguata composizione degli interessi attraverso una coordinazione di iniziative e una leale collaborazione tra le Istituzioni interessate, prospettando l’opportunità che le prescrizioni di carattere generale siano coordinate e concordate in sede di Conferenza Unificata; per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, alle quali non si applica l’art. 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, per espressa previsione contenuta nella legge delega n. 42/2009 (all’art. 1, comma 2), il coordinamento della finanza è affidato alle norme di attuazione dei rispettivi statuti.

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