Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Mini-sconto Irap ai Comuni per le attività commerciali - Ufficio Tributi

Mini-sconto Irap ai Comuni per le attività commerciali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Una boccata d’ossigeno anche per gli enti locali grazie alla riduzione dell’Irap decisa dal Governo Renzi. L’articolo 2 del Dl 66/2014 riduce l’aliquota Irap dal 3,9% al 3,5% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Si stabilisce inoltre che le aliquote vigenti alla data dell’entrata in vigore del decreto vengono rideterminate di conseguenza. Il risparmio derivante dalla riduzione prevista avvantaggerà anche gli enti locali, che determinano l’imponibile Irap con il metodo commerciale, previsto dall’articolo 10, comma 2, del Dlgs 446/1997.

Se l’ente svolge anche attività commerciali, il calcolo dell’Irap dovuta può essere effettuato in base all’articolo 5 del Dlgs 446, determinando il valore della produzione netta (Vpn) di queste attività con le modalità previste per le imprese. Le attività commerciali dell’ente sono quelle rilevanti ai fini Iva (circolare 148/E/2000) mentre gli obblighi contabili previsti dall’articolo 20 del Dlgs 446/1997 si intendono assolti con la tenuta delle scritture contabili ai fini Iva (circolare ministero Finanze 97/1998). Il risparmio per gli enti di medie dimensioni si calcola quasi sempre in decine di migliaia di euro, centinaia di migliaia per gli enti più grandi.

All’imponibile istituzionale, soggetto all’aliquota dell’8.5%, vengono sottratte le retribuzioni erogate al personale impiegato esclusivamente nelle attività commerciali, con un risparmio netto su queste somme.

L’imponibile istituzionale viene ulteriormente ridotto di una percentuale, calcolata in base al rapporto tra entrate commerciali e totale delle entrate correnti, che rappresenta la quota di retribuzioni dei lavoratori promiscui, cioè non direttamente riferibili alle attività commerciali, (articolo 10-bis, comma 2). Bisogna anche considerare che il Vpn delle attività commerciali degli enti risulta spesso negativo, e se positivo allo stesso comunque si applica un’aliquota ridotta rispetto al metodo istituzionale, normalmente pari al 3.9%, ma diversa tra Regioni a causa della facoltà di variazione dell’aliquota prevista dell’articolo 16, comma 3 del Dlgs 446/1997. Proprio questa possibilità di aumentare o diminuire l’aliquota rischia di rendere inefficace la riduzione dell’aliquota ordinaria, sia per gli enti sia per le imprese, posto che le Regioni possono aumentare o diminuire l’aliquota ordinaria fino allo 0.92% (prima l’1%). L’aliquota massima prevista oggi dal Dl 66/2014 è quindi pari al 4.42%, quindi le regioni che oggi applicano l’aliquota ordinaria potrebbero non ridurre l’aliquota effettiva.

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