Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Modalità'di applicazione delle spettanze riconosciute alla Regione siciliana - Ufficio Tributi

Modalità’di applicazione delle spettanze riconosciute alla Regione siciliana

DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  19 dicembre 2013
Modalita’ applicative per l’attribuzione alla Regione Siciliana delle spettanze riconosciute dall’articolo 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante l’approvazione dello Statuto. GU n.301 del 24-12-2013)
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle finanze 
 
  Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  recante
l'approvazione dello statuto della Regione siciliana; 
  Visto, in particolare, l'art. 37, primo  comma,  del  citato  regio
decreto legislativo n. 455 del 1946  il  quale  prevede  che  per  le
imprese industriali e commerciali che hanno la  sede  centrale  fuori
del territorio  regionale  ma  che  in  essa  hanno  stabilimenti  ed
impianti, nell'accertamento dei redditi viene  determinata  la  quota
del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti  medesimi,  e
che, a norma del  secondo  comma  dello  stesso  art.  37,  l'imposta
relativa a detta quota compete alla  regione  ed  e'  riscossa  dagli
organi di riscossione della stessa; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 3  novembre  2005,  n.  241,
recante norme di attuazione dell'art. 37 dello statuto speciale della
Regione siciliana, il quale prevede, al  comma  1,  il  trasferimento
delle quote di competenza fiscale dello  Stato  alla  regione  ed  il
simmetrico trasferimento alla regione di  competenze  previste  dallo
statuto fino ad ora esercitate dallo Stato; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n.  241
del 2005, il quale rinvia la definizione delle modalita'  applicative
ad un  decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del  bilancio  e  delle
finanze della Regione siciliana; 
  Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  che,  in
attuazione  dell'art.  37  dello  statuto  speciale   della   Regione
siciliana e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, al comma
1, dispone l'assegnazione  alla  regione,  per  l'anno  2013,  di  un
importo di euro 49.000.000 ed al comma 2, prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2014,  il  relativo  gettito  e'  assicurato  alla  regione
secondo le modalita' applicative previste  dal  decreto  dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1,  comma
2, del citato decreto  legislativo  n.  241  del  2005,  da  emanare,
d'intesa con  l'assessorato  regionale  dell'economia  della  Regione
siciliana; 
  Visto  il  comma  5,  primo  periodo,  del  citato  art.   11   del
decreto-legge n. 35 del  2013,  il  quale  prevede  che  a  decorrere
dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari
fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di
funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale; 
  Visto  il  comma  5,  secondo  periodo,  del  citato  art.  11  del
decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone  che  dal  1°  gennaio
2016 l'efficacia delle disposizioni dello stesso art. 11, commi da  1
a  4,  e  del  presente  decreto  dirigenziale  e'   subordinata   al
completamento  delle  procedure   di   ridefinizione   dei   rapporti
finanziari fra lo Stato e  la  Regione  siciliana  ed  al  simmetrico
trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato; 
  Visto il parere del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello
Stato reso con nota prot. n. 104981 del 18 dicembre 2013; 
  Vista  l'intesa  dell'assessorato   dell'economia   della   Regione
siciliana espressa con nota prot. n. 5829 del 29 novembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione delle  imposte  sui  redditi  spettanti  alla  Regione
             siciliana nel caso di imprese multimpianto 
 
  1. In attuazione dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana
e dell'articolo unico del decreto legislativo  3  novembre  2005,  n.
241, spetta alla Regione siciliana una quota dell'imposta dovuta  sul
reddito delle societa', aventi domicilio fiscale fuori dal territorio
della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti, da
determinarsi in misura  corrispondente  al  rapporto  tra  i  redditi
imputabili, secondo i criteri individuati dall'art. 4, comma  2,  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'attivita' d'impresa
esercitata all'interno del territorio della Regione  siciliana  ed  a
quella esercitata sul territorio dello Stato italiano.  Nel  caso  di
persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, la quota  dell'imposta
dovuta sul reddito spettante alla Regione siciliana e' determinata in
misura corrispondente al rapporto tra il reddito d'impresa imputabile
al territorio della predetta regione, secondo i  criteri  di  cui  al
precedente periodo, ed il reddito complessivo. 
  2. I soggetti obbligati di cui  al  comma  1  liquidano  e  versano
l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalita' ed
entro i medesimi termini previsti per le  imposte  sui  redditi.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro trenta giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto,  sono
stabiliti appositi codici tributo. 
  3. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato
e Regione  siciliana,  le  disposizioni  del  presente  articolo  non
trovano  applicazione  nel  caso  in  cui   il   reddito   ritraibile
dall'attivita' d'impresa esercitata, in applicazione dei  criteri  di
cui al comma 1, risulta imputabile anche alle regioni Sardegna, Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  4. I rimborsi e le compensazioni relativi alle imposte sui  redditi
versate  dai  contribuenti  individuati  dal  presente  decreto  sono
ripartiti tra lo Stato e la  Regione  siciliana  secondo  gli  stessi
criteri  previsti  al  comma  1  per  l'attribuzione  delle  suddette
imposte. 
                               Art. 2 
 
Determinazione della quota dell'imposta sui redditi delle societa'  -
  IRES spettante alla  Regione  siciliana  in  caso  di  adesione  al
  consolidato fiscale 
 
  1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  alla  Regione  siciliana
spetta   una   quota   dell'imposta   dovuta    dalla    consolidante
corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo netto  relativo
a tutte le societa' ed enti residenti nel territorio regionale ed  il
reddito complessivo netto  relativo  a  tutte  le  societa'  ed  enti
aderenti allo stesso consolidato. Se il  risultato  del  rapporto  e'
pari o  superiore  ad  uno,  l'intera  imposta  spetta  alla  Regione
siciliana. 
  2. Ai fini del  computo  della  quota  di  imposta  spettante  alla
Regione siciliana si considerano i redditi al lordo delle  rettifiche
di consolidamento operate nell'apposito modello di dichiarazione  dei
redditi del consolidato previsto dall'art. 9 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004. 
  3. I soggetti obbligati liquidano  e  versano  l'imposta  spettante
alla Regione siciliana con le stesse modalita' ed  entro  i  medesimi
termini previsti per l'imposta sui redditi  delle  societa'.  Con  lo
stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di  cui
all'art. 1, comma 2, del presente decreto,  sono  stabiliti  appositi
codici tributo. 
  4. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato
e Regione  siciliana,  le  disposizioni  del  presente  articolo  non
trovano applicazione nel caso in cui le societa' e gli enti che hanno
optato per la tassazione  di  gruppo,  ai  sensi  dell'art.  117  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
abbiano domicilio fiscale  nelle  regioni  Sardegna,  Valle  d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e  nelle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  5. I rimborsi e le compensazioni relativi all'imposta  sui  redditi
delle societa' versata dalla consolidante sono ripartiti tra lo Stato
e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti  ai  commi
precedenti per l'attribuzione della suddetta imposta. 
                               Art. 3 
 
                    Adempimenti dei contribuenti 
 
  1. In sede di autoliquidazione le  quote  d'imposta  di  competenza
dello Stato e della Regione siciliana sono determinate tenendo  conto
della corretta imputazione, in base alla propria  natura  erariale  o
regionale, dei crediti d'imposta concessi alle imprese nonche'  delle
eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Tale criterio si
applica anche alle eccedenze d'imposta acquisite dal  dichiarante  ai
sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  602,  in  sede  di  autoliquidazione.  Nel  primo
periodo  di  imposta  di  applicazione  del  presente   decreto,   la
determinazione della quota delle imposte sui redditi  spettanti  alla
Regione siciliana ai sensi degli articoli 1 e 2, e'  effettuata  dopo
aver computato in diminuzione dell'imposta dovuta le eccedenze  ed  i
crediti di imposta maturati nel  periodo  di  imposta  antecedente  a
quello da cui ha effetto il presente decreto. 
                               Art. 4 
 
                              Efficacia 
 
  1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto decorre  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. 
  2. Dal 1° gennaio  2016,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  5,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'efficacia delle disposizioni  del
presente decreto e'  subordinata  al  completamento  delle  procedure
relative alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la
Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di  funzioni  ancora
svolte dallo Stato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

 

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