Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Modalità di pagamento dell'imposta di bollo nel caso del deposito del lodo arbitrale - Ufficio Tributi

Modalità di pagamento dell’imposta di bollo nel caso del deposito del lodo arbitrale

di E. Cuzzola

Per il deposito del lodo arbitrale è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite contrassegno o in modo virtuale, rimanendo esclusa la possibilità di utilizzare il pagamento tramite F24: è quanto affermato dalla risposta n. 9 ad istanza di consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 1° luglio.
Come è noto, l’art. 20, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di € 16 per ogni foglio, per «atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali».
Per quanto attiene all’assolvimento dell’imposta di bollo, l’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che «L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972, secondo cui «Per determinate categorie di atti e documenti, (…) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (…). Ai fini dell’autorizzazione (…) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (…) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno».
Nell’ipotesi in cui intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972.
Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia, che rilascia l’apposito contrassegno. L’utente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario; sarà cura dell’interessato conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dall’art. 37 del d.P.R. n. 642/1972.
Secondo gli esperti dell’Agenzia, invece, non è possibile utilizzare il pagamento tramite F24, essendo una modalità riservata ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (cfr. d.m. 17 giugno 2014), ossia i libri e registri di cui all’art. 16, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R., fra i quali non rientra il lodo arbitrale.

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