Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Nelle partecipate da enti locali resta il nodo del lavoro - Ufficio Tributi

Nelle partecipate da enti locali resta il nodo del lavoro

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dal 2008 si è assistito a una progressiva pubblicizzazione del rapporto di impiego presso le società partecipate dall’ente locale (articolo 18, Dl 112/2008)
Tuttavia la disciplina è profondamente diversa a seconda che si tratti di società strumentali o di società esercenti servizi pubblici locali. Per quanto attiene le società “in house” che svolgono servizi pubblici locali, la disciplina, anche per quanto attiene il personale, è quella dell’articolo 3-bis, Dl 138/2011, non toccato dalla pronuncia della Consulta 199/2012 (inapplicabilità del patto di stabilità). La norma prevede che le società partecipate disciplinino i rapporti di lavoro, in ogni loro aspetto, dal reclutamento del personale alla progressione verticale del rapporto di impiego, in coerenza con i principi posti nel Testo unico sul pubblico impiego. Inoltre, tali società risultano destinatarie delle disposizioni in tema di riduzione della spesa del personale, dettate dal patto di stabilità interno (articolo 76, Dl 78/2010).
Per quanto riguarda, invece, le società che gestiscono servizi strumentali, ex articolo 4, comma 1, Dl 95/2012, si è assistito a una totale assimilazione del rapporto di impiego a quello della pubblica amministrazione. Nello specifico, infatti, il comma 11, articolo 4, prevede il blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti per gli anni 2013-2014, ivi compreso quello accessorio, che non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.
Per le società che svolgono servizi pubblici locali vigono i principi generali presenti sia nel Testo unico sul pubblico impiego che nel Dl 78/2010, rispetto ai quali si pone il problema della compatibilità del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Così non sembrano esserci problemi (anche ai sensi del comma 557, articolo 1, legge 296/2006, come riformulato dal comma l4, articolo 7, Dl 78/2010) all’applicazione degli scatti di anzianità e degli aumenti salariali previsti dai rinnovi contrattuali.
La nota del 17 gennaio del Ministero dello Sviluppo economico sembra abbracciare questa interpretazione quando afferma che dalla vigente legislazione non derivano impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva, né vincoli normativi a quella nazionale. Mentre la contrattazione collettiva, anche di secondo livello, e le stesse società nella gestione del personale incontrano un limite operativo: quanto alla contrattazione aziendale nelle eventuali direttive dell’ente controllante; quanto ad entrambi nella disciplina delle assunzioni e delle progressioni verticali per cui è imperativo il ricorso alle procedure di evidenza pubblica.
Per le società che gestiscono servizi strumentali, invece, insiste nell’ordinamento un’apposita norma che inibisce in via espressa, al pari del trattamento economico del pubblico dipendente, il riconoscimento di una serie di emolumenti, comportando l’adeguamento del trattamento retributivo, con conseguente disapplicazione dei relativi Ccnl di categoria.
L’operatore incontra molte difficoltà dovendosi tradurre in ambito privatistico le diversi componenti proprie del trattamento economico del pubblico dipendente. Un quesito non di poco conto che l’interprete si trova ad affrontare riguarda la nozione di «trattamento economico complessivo» di cui al comma 11, articolo 4, Dl 95/2012. Un criterio utile, in assenza di indicazioni, per individuare tutte le componenti oggetto di “congelamento”, potrebbe essere quello di far riferimento solo agli elementi caratterizzati da fissità e continuità e non già a quelli di carattere straordinario e/o periodico.
Ove si abbracciasse questa tesi dovrebbe riconoscersi un differente trattamento agli emolumenti conferiti a titolo di produttività e lavoro straordinario, diversamente che per gli aumenti contrattuali o per gli scatti di anzianità, atteso che tali componenti, suscettibili di variazione e non costituendo elementi fissi del trattamento economico del lavoratore, potrebbero ritenersi svincolati dall’applicazione normativa de qua.
Questa interpretazione, tuttavia, può far emergere qualche perplessità nella misura in cui il legislatore (non casualmente) adopera il termine complessivo, riferendosi al trattamento economico. Sarebbe, quindi legittimo chiedersi se la norma abbia inteso riferirsi alla retribuzione, nel complesso riferita, senza discernere tra componenti fisse e componenti variabili e/o legate ad eventi occasionali e straordinari.
L’unico dato certo cui ancorarsi è che le società strumentali, ove la scelta dell’ente locale sia quella di attendere la scadenza naturale prevista nel contratto di servizio, incontreranno serie difficoltà operative attesi gli stretti margini in cui sono state circoscritte.

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