L’art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, è caratterizzato da alcuni elementi di incertezza, che è auspicabile vengano meglio chiariti per via normativa. Appare tuttavia opportuno proporre alla riflessione alcuni punti essenziali che possono trovare sistemazione applicativa anche per via interpretativa.
L’articolo, il cui testo riflette solo in parte la più ampia indicazione recata dalla rubrica (“Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva”) prevede che, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il versamento spontaneo di tutte le entrate comunali, anche non tributarie, debba essere effettuato “direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore”, o mediante modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Fanno eccezione l’Imu e la Tasi che continuano ad essere versate, sempre in deroga al richiamato art. 52, esclusivamente tramite F24 o bollettino postale unico omologo al modello F24, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
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