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Pratiche catastali al Comune, ma si rischia il caos

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il decreto Sblocca Italia non è intervenuto soltanto sulla fase preventiva di autorizzazione degli interventi di frazionamento o accorpamento di un immobile. Con il decreto legge 133/2014 (convertito dalla legge 164) anche le operazioni successive a questi lavori sono state semplificate dal decreto Sblocca Italia.

Le nuove norme 
L’intervento consiste in una modifica all’articolo 6, comma 5, del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001).
Finora nei casi di attività di edilizia libera, disciplinati dall’articolo 6 del Testo unico, era previsto che entro 30 giorni dal termine dei lavori l’interessato provvedesse, nei casi necessari, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Per effetto della semplificazione del Dl Sblocca Italia, in tale casistica, l’aggiornamento catastale non è più obbligatoriamente dovuto dalla proprietà: la nuova norma prevede infatti che la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, sia tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’agenzia delle Entrate, precisando che la stessa è valida anche ai fini delle variazioni catastali obbligatoriamente previste dalla legge.

Le ricadute operative 
Questa semplificazione normativa, finora non accompagnata da istruzioni o direttive di prassi crea, però, una notevole impasse operativa negli aggiornamenti catastali: la comunicazione inoltrata dal Comune all’agenzia delle Entrate, infatti, non è immediatamente utilizzabile per aggiornare gli atti catastali.
Dal 1997 (anno di attivazione della procedura informatica Docfa), gli aggiornamenti catastali sono eseguiti con un procedimento automatico sulla base di un file (contenente anche la rappresentazione planimetrica aggiornata), prodotto dal professionista incaricato dalla proprietà, senza alcun intervento manuale da parte dell’ufficio, se non una verifica formale di correttezza. 
Successivamente, il catasto, a campione, provvede, entro un anno alla verifica della coerenza dei dati di classamento (categoria, classe, consistenza, rendita). 
L’automatismo del flusso di aggiornamento ha finora impedito la formazione di giacenza di pratiche in arretrato presso l’ufficio catastale.
Con la nuova norma lo scenario dovrebbe essere quello di un massiccio invio di comunicazioni da parte dei Comuni verso l’agenzia delle Entrate, accompagnate da una ancora più cospicua allegazione documentale cartacea (copia progetto). L’invio esonera i cittadini dal precedente obbligo di predisposizione dell’accatastamento (Docfa), adempimento che passa a carico dei Comuni e delle Entrate. Tuttavia, senza alcuna ripartizione precisa dei compiti tra i due enti, non si può escludere che – in prospettiva – la semplificazione, in sé positiva, si traduca in un ritardo nell’aggiornamento della banca dati catastale. 

 

TUTTE LE SEMPLIFICAZIONI
DELLE PROCEDURE EDILIZIE
NEL “DECRETO SBLOCCA ITALIA”

Mario Di Ncola

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