Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Recupero rifiuti semplificato - Ufficio Tributi

Recupero rifiuti semplificato

Fonte: Italia Oggi

Semplificazioni in arrivo per il recupero dei rifiuti. Le cosiddette materie prime secondarie («Mps») potranno essere prodotte utilizzando le nuove norme tecniche di matrice comunitaria sul recupero dei rifiuti meglio note come «end of waste». E questo dietro semplice comunicazione alla provincia territorialmente competente (in luogo dell’ordinaria e più pesante autorizzazione) rispettando comunque, oltre ai criteri tecnici propri, anche precisi e ulteriori parametri. Lo prevede lo schema di decreto legge ambientale atteso all’esame del consiglio dei ministri di domani (si veda ItaliaOggi di ieri).

Produzione di Mps tra norme tecniche e burocrazia
Attualmente, lo ricordiamo, dal punto di vista tecnicogiuridico la «cessazione della qualifica di rifiuto» dei residui (ossia la loro riabilitazione a ordinari beni, nella veste di «materie prime secondarie») è sancita solo dal rispetto delle condizioni dettate dai singoli regolamenti comunitari sull’«end of waste» (ad oggi esistenti per rame, vetro, ferro, acciaio e alluminio) adottati in attuazione della direttiva madre 2008/98/Ce sui rifiuti e (ove compatibili con le prime) da quelli previsti dall’articolo 188-ter del dlgs 152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale»). E in relazione a questi ultimi il «Codice ambientale», nel delegare a nuovi decreti ministeriali la determinazione dei criteri tecnici da rispettare per l’«end of waste» di determinate tipologie di rifiuti (ad oggi adottati solo per i combustibili solidi secondari mediante il dm Ambiente 22/2013), fa salva (nelle more) l’applicazione delle condizioni stabilite da alcuni «vecchi» decreti ministeriali, ossia: il dm 5 febbraio 1998 per il recupero semplificato rifiuti non pericolosi; il dm 161/2002 per i pericolosi; il dm 269/2005 per i rifiuti da navi, il dl 172/2008 sulle materie prime secondarie. Dal punto di vista burocratico, invece, tutte le attività legate al recupero soggiaciono alle norme nazionali dettate dal solo dlgs 152/2006, che prevede un duplice regime autorizzatorio: quello «ordinario» fondato sul permesso rilasciato dalla regione per la realizzazione dell’impianto e lo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti; quello «semplificato» che permette invece (fermo restando il rispetto della normativa, anche ambientale, sugli impianti) di effettuare le operazioni di trattamento trascorsi 90 giorni dalla relativa comunicazione alla provincia territorialmente competente, a condizione che si rispettino i citati e vetusti decreti nazionali.

Nuovo recupero semplificato
Intervenendo su tale variegato scenario, il decreto d’urgenza allo studio del governo crea un raccordo proprio tra le nuove norme tecniche sull’«end of waste» e le regole burocratiche ex dlgs 152/2006, stabilendo che le attività di trattamento dei rifiuti effettuate in base alle prime possono essere ben condotte in regime autorizzatorio semplificato a condizione che vengano rispettati requisiti (quantitativi e quanlitativi) criteri e prescrizioni (soggettivi e oggettivi) indicati dai citati «vecchi» decreti ministeriali, con particolare riferimento a: quantità e qualità dei rifiuti da trattare; condizioni di svolgimento delle attività; prescrizioni per la protezione dell’uomo e dell’ambiente; destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati. Ma così prevedendo, con tale ultimo punto il dl in corso di approvazione rischia di vanificare proprio la vera innovazione introdotta dalle nuove regole sull’«end of waste», innovazione consistente nel fissare in un momento ben preciso del processo di recupero il passaggio dei residui da «rifiuti» a «beni» (in genere coincidente con la cessione delle Mps all’utilizzatore successivo) e lasciando ancora in capo ai soggetti che li processano l’onere di provare il loro effettivo reimpiego.

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