Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Rendita DOCFA - Applicazione - Ufficio Tributi

Rendita DOCFA – Applicazione

Qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3057/2018.

Alla natura meramente ordinatoria del termine di 12 mesi di cui dall’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6411 del 19/03/2014) nonché alla circostanza che “Ove anche l’Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, a valere come “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva” (Sent. 16824/2006) consegue l’obbligo del contribuente a corrispondere le somme dovute a titolo di ICI sulla base della “rendita proposta”, indipendentemente dal decorso del termine di cui all’art. 1 cit..

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