Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Rifiuti speciali senza la Tari - Ufficio Tributi

Rifiuti speciali senza la Tari

Fonte: Italia Oggi Sette

Non sono soggette al pagamento della Tari le superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali. Nella determinazione della superficie tassabile, però, non si calcola solo quella parte dove si formano questi rifiuti in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Il tributo non è dovuto neppure per le quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. È quanto prevede l’articolo 1, commi 649 e 661, della legge di Stabilità (147/2013) in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del dl sulla finanza locale (16/2014). Rifiuti speciali. La formulazione letterale del comma 649 è tutt’altro che un esempio di chiarezza, in quanto fa già discutere e può generare contenzioso nella parte in cui richiede la produzione di rifiuti speciali «in via continuativa e prevalente» al fine di ottenere l’esonero dal prelievo. Il dubbio che si pone è se qualora sussista il requisito della continuità e prevalenza non possono essere tassate integralmente le superfici in cui si producono anche rifiuti speciali oppure se il beneficio rimane sempre circoscritto alla parte della superficie interessata e l’esonero è parziale. Già è stata fornita da una parte della dottrina un’interpretazione che non è in linea né con la lettera né con la ratio della norma. È stato infatti affermato che in presenza dei requisiti della continuità e prevalenza nella produzione di rifiuti speciali, non sia tassabile l’intera superficie dell’immobile. Si ritiene, invece, che nonostante l’infelice formulazione della disposizione di legge, l’agevolazione fiscale sia sempre limitata alla parte dell’immobile interessata dalla formazione di questi rifiuti e non si estende all’intera superficie, vale a dire a quella in cui si producono rifiuti ordinari. La novità rispetto al passato, infatti, è che una «parte di essa» può essere esclusa dalla tassazione solo a condizione che la produzione di rifiuti speciali risulti continuativa e prevalente. Nel caso in cui sussista questa condizione allo smaltimento dei rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Ma l’esclusione dell’obbligo di conferirli al servizio pubblico si ha solo nei casi in cui sia fornita dimostrazione del loro autosmaltimento e a condizione che l’avvenuto trattamento venga effettuato in conformità alla normativa vigente. Inoltre, spetta al contribuente provare quale parte dell’immobile non sia soggetta alla tassa. Il comma 682, lettera a), numero 5) della legge di Stabilità attribuisce al comune anche la facoltà di concedere con regolamento una riduzione tariffaria in caso di autosmaltimento. In particolare, l’amministrazione comunale può individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare la parte ove si formano questi rifiuti, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. Rifiuti assimilati. Il dl sulla finanza locale ha risolto la questione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, a causa della confusione che era emersa dal testo dell’articolo 1 della legge di Stabilità (147/2013). Nonostante il Ministero dell’ambiente fosse intervenuto nelle settimane scorse con una circolare per fornire dei chiarimenti, sussisteva un contrasto insanabile tra i commi 649 e 661 che affermavano regole diverse. In base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 649, erano soggette alla Tari le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani. In questo caso l’amministrazione comunale poteva prevedere riduzioni tariffarie proporzionali alle quantità di rifiuti che le imprese produttrici dimostrassero di avviare al recupero. L’agevolazione fiscale non si applicava alla quota fissa, ma solo alla parte variabile della tariffa. Mentre, per gli stessi rifiuti il comma 661 stabilisce che il tributo non è dovuto se il produttore dimostri di avviarli al recupero. Era del tutto evidente il con itto tra le due norme. La seconda disposizione, in realtà, sottrae al comune qualsiasi potere decisionale riconosciuto dalla prima in ordine alla concessione dell’eventuale riduzione tariffaria, tra l’altro ex lege limitata solo alla parte variabile della tariffa. L’articolo 2, comma 1, lettera e) del dl 16/2014 ha abrogato il secondo periodo del comma 649, non riconoscendo al comune alcun potere decisionale sulla scelta di concedere la riduzione tariffaria. Viene invece mantenuta ferma la previsione contenuta nel comma 661, in base al quale il tributo non è dovuto per la quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avviare al recupero.

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