Quanto prevede il dlgs di riforma del sistema: l’attività dell’Ader sarà sottoposta a controlli
di GIUSEPPE RIPA E ALESSANDRO LATTANZI
Riscossione più rapida, da attuarsi entro specifiche tempistiche, pena il discarico automatico o addirittura anticipato, con controlli da operarsi anche sull’Agenzia della Riscossione, al fine di valutarne la corretta attività. Questo è quanto emerge dal Capo I dello schema di decreto legislativo recante le disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 3 luglio. In sostanza, il legislatore delegato ha voluto riorganizzare l’attività di riscossione, pianificandola attraverso tempistiche specifiche, prevedendo poi il discarico (automatico o anticipato) delle quote non riscosse, attuando così quanto previsto dall’art. 18 della legge delega n. 111/2023. Logica conseguenza di ciò è stata anche la previsione di una apposita procedura di controllo in carico all’ente della riscossione il quale, in caso di accertata responsabilità, sarà responsabile del pagamento di quanto affidatogli, ancorché in misura ridotta. Veniamo all’analisi delle disposizioni. Gli adempimenti dell’agente della Riscossione. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’agente della Riscossione dovrà assicurare un tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, sempre nelle modalità previste dall’art. 26, dpr 602/1973, i) non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, oppure ii) nel più ampio termine previsto dalle norme disciplinanti gli effetti di eventi eccezionali. L’agente dovrà poi avere cura, con le modalità sopra indicate, di notificare anche gli atti interruttivi della prescrizione. L’articolo 1, comma 1, lett. d) pone le basi per un continuo scambio di informazioni tra l’ente creditore e l’ente riscossore, al fine di valutare lo stato dell’arte delle attività poste in essere. Difatti, si prevede che, entro la fine di ogni mese, verranno trasmessi telematicamente dei flussi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente. In questo modo l’ente creditore sarà sempre aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, permettendo così di verificare costantemente, da un lato, la concreta attività avviata dall’ente riscossore e, dall’altro, la effettiva capacità di riscuotere il credito. Tale obbligo rafforza le disposizioni inserite dalla legge di bilancio 2024, con cui è stato inserito nel dpr 602/73 l’art. 75-ter il quale, in coerenza con le disposizioni previste dalla l. n. 111/2023, permette all’agente della riscossione di avvalersi di tutte le informazioni detenute in anagrafe tributaria, prima di avviare l’azione di recupero coattivo. Dunque, l’Agenzia della riscossione potrà acquisire le informazioni ritenute appropriate per aggredire il debitore ma, con la previsione poc’anzi analizzata, dovrà anche relazionare mensilmente lo stato dell’arte all’ente creditore. Il discarico automatico o anticipato. In ottica di razionalizzazione e gestione dei carichi, l’articolo 3 prevede il discarico automatico ovvero quello anticipato. Si badi bene che per “discarico” non deve intendersi l’abbandono del credito, bensì soltanto la retrocessione all’ente creditore del carico originariamente affidato alla riscossione. Andando con ordine, il comma 1 prevede il discarico automatico, ossia quello obbligatorio, che dovrà essere attuato per le quote, affidate dal 1° gennaio 2025, non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivoa quello di affidamento. Le modalità attuative verranno stabilite con apposito decreto del Mef. Esemplificando, un carico affidato alla riscossione il 10 febbraio 2025 dovrà essere riscosso entro il 31 dicembre del 2030, pena il successivo discarico. Quanto al discarico anticipato, questo si renderà possibile quando, sempre per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, l’ente riscossore avrà rilevato: i) che vi sia stata la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; ii) l’assenza di beni del debitore suscettibili di essere aggrediti; iii) la mancanza di nuovi beni rispetto ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero siano state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. Riprendendo l’esempio di cui sopra, per un debitore per cui si verificherà una delle tre condizioni sopra elencate, l’agente della riscossione potrà avvalersi della facoltà di discaricare in maniera anticipata le quote non riscosse anche prima del 31 dicembre 2030. Se ai commi 1 e 2 si dispone della procedura attuata dall’agente della riscossione, ai commi 3 e 4 si prevede la possibilità per l’ente creditore di richiedere la riconsegna anticipata dei carichi non ancora riscossi, a eccezione però di quelli per cui siano in corso procedure esecutive ovvero quelli di cui all’art. 4, co. 1 (si veda infra). Detta facoltà sarà esercitabile solo dopo specifici termini, ossia il ventiquattresimo mese successivoa quello della prese in carico (per i carichi già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto), ovvero tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello di presa in carico (per i carichi affidati successivamente alla data di entrate in vigore del presente decreto). Differimento del discarico automatico. In derogaa quanto appena analizzato all’articolo 3, sempre per le quote affidate alla Riscossione dal 1° gennaio 2025, l’articolo 4 prevede il differimento del discarico automatico esclusivamente in due casi. Ai sensi del co. 1, lett. a), quando al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulti sospesa la riscossione ovvero siano ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Ai sensi della lett. b), quando tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo a esso siano conclusi accordi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o siano intervenute dilazioni di pagamento o istituti agevolativi previsti per legge (es: rottamazioni) ancora in essere al 31/12 predetto ovvero, per i quali, entro la medesima data, si saranno verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza del beneficio o la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi, anche non continuativi. Verificandosi una delle ipotesi sopra descritte, il discarico automatico si determinerà il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedure per le quote di cui alla accennata lett. a), ovvero a quello di inadempimento, revoca, decadenza dal beneficio, revoca della sospensione, per le quote di cui alla lett. b). Riaffidamento dei carichi. In caso di discarico automatico, i carichi, fintanto che il diritto di credito non sarà prescritto, potranno essere gestiti direttamente dall’ente creditore, ovvero assegnati ad altri soggetti mediante procedura a evidenza pubblica o a titolo oneroso a soggetti privati o, ancora, riaffidati all’Agenzia della Riscossione. Tale ultima fattispecie sarà attuabile soltanto laddove emergano nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore ovvero siano stati affidati nuovi carichi relativi allo stesso soggetto. In caso, invece, di discarico anticipato, l’ente creditore avrà tempo per riaffidare il carico fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento (sempre che il credito non sia prescritto), se emergeranno nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore. In tal caso, l’ente creditore dovrà anche comunicare alla riscossione i beni aggredibili, sostanzialmente attuando al contrario le previsioni dell’art. 75-ter dpr 602/73 prima citato. Il fine dello schema di decreto era quello di rendere più celere e fruttuosa la riscossione e, dal suo contenuto, pare che tutte le disposizioni analizzate si dirigano chiaramente verso tale direzione. A tal fine, deve essere apprezzato anche l’inserimento della responsabilità dell’agente della Riscossione, ancorché in misura ridotta rispetto al carico affidatogli. Invero, il Mef vigilerà l’attività concretamente eseguita sulle partite discaricate (per i crediti tributari erariali, tra il 2 e il 6% dei crediti discaricati nell’anno di controllo; per gli altri crediti, nel massimo del 5% di quelli oggetto di discarico) e, in caso emergano evidenze la responsabilità della Riscossione, l’atto di contestazione notificatogli potrà essere definito, pagando 1/8 del carico, ovvero impugnato dinanzi la Corte dei conti. In assenza di definizione o di ricorso, l’importo aumenterà a 1/3. Dunque, debita attenzione anche sull’attività concretamente svolta dall’ente della riscossione.
In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore del 15 luglio 2024
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