Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Somme spettanti ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito dell’Imu - Ufficio Tributi

Somme spettanti ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito dell’Imu

Finanza locale – art. 1 d.m. 27.9.2013 “Riparto tra i Comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2013” – istanza di sospensione dell’efficacia proposta dal Comune di Napoli – va accolta – ragioni

 TAR LAZIO-ROMA, SEZ. I-TER – Ordinanza 17 gennaio 2014, n. 214

Va accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’art. 1 del decreto 27.9.2013 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante: “Riparto tra i Comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2013”, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 4.10.2013, tenuto conto che il decreto gravato non garantisce, rispetto al Comune di Napoli, in toto il ristoro spettante per il minor gettito Imu derivante dall’abolizione di tale imposta per alcune categorie di immobili nel 2013, atteso che esso prende a parametro le “stime di gettito da imposta municipale propria del 2012”, anziché quelle relative al 2013, nel corso del quale detto ente ha deliberato l’innalzamento al 6 per mille dell’aliquota per la prima casa, a fronte di quella del 5 per mille fissata per il 2012, innalzamento dell’aliquota che si rendeva necessario, in applicazione dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000, ai fini del ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale; considerato che, anche tenendo conto degli ulteriori importi a compensazione a carico dello Stato e di quelli di spettanza dei cittadini, entrambi stabiliti con il successivo decreto-legge n. 133/2013, restano delle somme dovute al Comune di Napoli, a titolo di ristoro per il minor gettito Imu, in assenza delle quali il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che delle stesse invece tiene conto, potrebbe non essere approvato, con conseguente dichiarazione di dissesto dell’ente medesimo.

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