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Box auto lontano dall’abitazione principale. Esenzione

Un contribuente, che beneficia dell’esenzione IMU come abitazione principale, ritiene che il box auto acquistato con atto successivo e collocato lontano dall’abitazione, sia esente in quanto pertinenza dell’abitazione. L’ufficio contesta che la pertinenza deve essere contigua. E’ legittimo il diniego?

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del dl 201/2011, per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2/ C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  Dal punto di vista fiscale, come chiarito dalla circolare 3/DF del 18/05/2012, per quanto concerne l’individuazione della pertinenza, si applica il principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25127 del 30 novembre 2009, dando rilievo al criterio fattuale e cioè alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ad ornamento di un’altra. La valutazione va condotta sulla base delle definizioni dettate dal codice civile all’articolo 817 e ss., che definisce pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa. La destinazione deve essere durevole, vale a dire non occasionale né temporanea, caratterizzata dall’oggettiva destinazione a servizio o ornamento di un’altra e dalla volontà del titolare di farne il suddetto uso.

La Corte di Cassazione (n.15739/2007) ha cercato di delineare i sintomi della pertinenzialità:

La fattispecie della pertinenza si presta a possibili elusioni fiscali, per questo è importante analizzare la situazione effettiva.

Al fine di  chiarire la nozione di pertinenza e dirimere il contrasto sull’applicazione  dell’esenzione IMU anche ai garages non attigui all’abitazione principale, è intervenuta la Suprema Corte con ordinanza n. 15668 del 23 giugno 2017.

Secondo la Corte, non può essere riconosciuta l’esenzione IMU per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso “secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di radicali trasformazioni per una diversa destinazione”; tutto ciò sarebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in questi casi manca “il requisito della contiguità spaziale” (Cass. nn.12855/2011; 4599/2006, 24104/09, 12893/02).

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