MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi
Tributi locali rappresentanza in giudizio e prescrizione breve
Nell’ambito di un ricorso in materia di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, la Cassazione ricostruisce la regola sulla rappresentanza in giudizio e conferma il termine di prescrizione breve per i tributi locali.
Nell’ambito di un ricorso in materia di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, la Cassazione ricostruisce la regola sulla rappresentanza in giudizio e conferma il termine di prescrizione breve per i tributi locali.
- In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 44 del 2005, convertito in L. n. 88 del 2005, ed applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore), l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, anche in grado di appello, mediante il Dirigente dell’Ufficio Tributi, da intendersi come il Dirigente responsabile dell’Ufficio dello specifico tributo oggetto di lite (Sez. 5, Sentenza n. 19445 del 30/09/2015). Pertanto, in tema di contenzioso tributario, l’ente locale (nella specie, un Comune) sta in giudizio in persona del legale rappresentante ovvero del dirigente dell’Ufficio Tributi (Sez. 5, Sentenza n. 14827 del 18/06/2010). Più precisamente, il D.L. n. 44 del 2005, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 88 del 2005 ed applicabile ai processi in corso in forza del successivo comma 2, nel sostituire il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, ha attribuito la rappresentanza processuale dell’ente locale nel giudizio di merito al dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, in mancanza di tale figura, al titolare della posizione organizzativa comprendente detto ufficio, e tale dirigente, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l’impugnazione quale assistente dell’ente locale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-bis, (Sez. 5, Sentenza n. 13230 del 09/06/2009; conf. Sez. 5, Sentenza n. 1812 del 28/01/2010).
La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore. Nel solco delle considerazioni che precedono si è inserita Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/2016, la quale ha ampliato l’ambito d’applicazione della prescrizione breve.
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