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L'interpello e' piu' forte
La riforma della disciplina d'istanza. Le tipologie diventano cinque

Fonte: Italia Oggi

Le risposte agli interpelli non sono impugnabili. La pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale di una norma tributaria non determina obiettiva condizione di incertezza. Se la questione prospettata rientra nella portata operativa del ruling o del nuovo interpello per i grandi investimenti (previsti dal dlgs «internazionalizzazione») le istanze saranno inammissibili. E quando l’Agenzia delle entrate boccia un’istanza poiché il tema risulta già trattato, dovrà comunque fornire nella risposta l’indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta. Sono queste alcune delle novità recate dal dlgs che riforma la disciplina degli interpelli, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri e ora all’esame delle camere per i pareri delle commissioni. Il provvedimento è stato oggetto di un approfondimento operato dai servizi studi di camera e senato, che nel dossier mettono in risalto le principali differenze tra la vecchia e la nuova disciplina.

In particolare, dalle attuali quattro tipologie di interpello (ordinario, Cfc, antielusivo e disapplicativo) si passerà a cinque. L’interpello ordinario continuerà a essere il tradizionale strumento mediante il quale il contribuente può chiedere al fisco chiarimenti sull’applicazione di norme tributarie connotate da «obiettiva incertezza». L’interpello qualificatorio avrà carattere residuale e servirà, quando non sono attivabili le altre tipologie di richieste, a capire non tanto l’applicazione della norma, bensì il corretto inquadramento della fattispecie. Vi sarà poi l’interpello probatorio, concernente la valutazione preventiva degli elementi richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali. Spazio quindi all’interpello antiabuso e a quello disapplicativo, che ricalcheranno in larga parte le forme già esistenti.

Ma non è tutto. «Si segnala che nuove tipologie di interpello sono state recentemente introdotte da alcuni schemi legislativi di attuazione della delega fiscale». Il riferimento in particolare è al nuovo interpello preventivo per i grandi investimenti, attivabile da chi intende avviare in Italia progetti imprenditoriali da almeno 30 milioni di euro, e all’interpello abbreviato (45 giorni per la risposta) accessibile alle grandi multinazionali che aderiscono al regime di cooperative compliance introdotto dal dlgs «certezza del diritto».

Per evitare di perdere la bussola, gli operatori potranno contare sulla collaborazione degli uffici.

L’articolo 4 del dlgs, peraltro, consente all’Agenzia di chiedere (una sola volta) l’integrazione della documentazione di supporto, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati dal contribuente. La mancata esibizione degli ulteriori elementi entro un anno comporta rinuncia all’istanza. Il dossier dei servizi studi si sofferma poi sul restyling degli interpelli in materia di partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, permanenza nel regime del consolidato nazionale, accesso al consolidato mondiale, applicazione della disciplina Cfc, deducibilità dei costi black list, interposizione fittizia, classificazione di spese di pubblicità o rappresentanza, disapplicazione di disposizioni che limitano il riporto delle perdite (operazioni straordinarie e dividend washing); società di comodo e aiuto alla crescita economica (Ace). Tutte queste fattispecie rientreranno nell’interpello probatorio.

Il documento conclude ricordando che gli interpelli presentati prima dell’entrata in vigore del dlgs e dell’emanazione dei provvedimenti attuativi «restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell’istanza».


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