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Split payment con le esenzioni
La circolare sul pagamento differito Iva conferma la non applicabilità ai regimi speciali

Fuori dallo split payment le operazioni rientranti in regimi speciali di detrazione dell’Iva, quali quelli per l’agricoltura, per gli intrattenimenti, per gli enti senza fini di lucro. Il meccanismo non è inoltre applicabile alle operazioni documentate da certificazione fiscale che non reca evidenzia dell’Iva, comprese le fatture semplificate. E ancora: per le transazioni sottoposte allo split payment, le pubbliche amministrazioni acquirenti non devono considerare l’importo dell’Iva ai fini delle verifiche telematiche su eventuali debiti dei fornitori, eseguite ai sensi dell’art. 48-bis del dpr n. 602/73. Sono alcuni dei numerosi chiarimenti contenuti nella circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, con la quale l’Agenzia delle entrate illustra a tutto campo le disposizioni sul nuovo sistema di pagamento dell’Iva sulle forniture alla pubblica amministrazione, introdotte nell’art. 17-ter del dpr n. 633/72 con effetto dal 1° gennaio scorso.

Aspetti soggettivi. Integrando le prime indicazioni già rese sul tema con la circolare n. 1/2015, l’agenzia esprime l’avviso che tra gli enti pubblici destinatari dello split payment, elencati nel citato art. 17-ter, rientrino anche i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, i consorzi di bacino imbrifero montani e i consorzi interuniversitari. Quanto agli enti previdenziali privati, che sono invece esclusi dal meccanismo speciale in ragione della loro natura, la circolare chiarisce che la natura pubblica o privata di un ente previdenziale va desunta anzitutto dalla qualificazione eventualmente operata dalla legge. In mancanza, sarà necessario effettuare un’indagine specifica volta ad accertare la sussistenza degli elementi sostanziali e formali indici della natura di ente pubblico, ad esempio la titolarità di poteri autoritativi e amministrativi, la potestà di autotutela, l’ingerenza statale. Sono esclusi, in linea generale, anche gli enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, fra i quali la circolare annovera anche la Banca d’Italia e il Coni. L’agenzia precisa comunque che, in caso di incertezza, i fornitori dovranno attenersi alle indicazioni ricevute dagli enti pubblici clienti, che si presumono in possesso degli elementi necessari per valutare la propria posizione rispetto alle disposizioni in esame.

Aspetti oggettivi. La legge esclude dallo split payment solo le operazioni per le quali l’ente riveste la qualifica di debitore dell’Iva (inversione contabile), nonché i compensi per prestazioni assoggettate a ritenuta (salvo che, precisa l’agenzia, la ritenuta sia operata da un soggetto diverso dal fornitore). Per il resto, il meccanismo è applicabile a tutti gli acquisti effettuati dagli enti sia nell’ambito commerciale che in veste istituzionale. In caso di acquisti a impiego promiscuo, aventi ad oggetto servizi oggettivamente rientranti nel regime dell’inversione contabile, l’agenzia ribadisce il principio sancito con la precedente circolare n. 14/2015, secondo cui l’ente dovrà comunicare al fornitore la quota da destinare all’attività d’impresa, da assoggettare all’inversione contabile, mentre alla restante quota si applicherà lo split payment. Alla luce della ratio del meccanismo dello split payment, la circolare ritiene che esso non si applichi nei casi in cui l’ente non effettui alcun pagamento al fornitore, essendo quest’ultimo già in possesso del corrispettivo (es. servizi di riscossione delle entrate). Nel confermare, poi, l’esclusione delle operazioni soggette a disposizioni particolari che non prevedono l’evidenza dell’Iva nella fattura (es. regime dell’editoria, del margine ecc.), la circolare aggiunge che devono ritenersi escluse anche le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’Iva in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, ad esempio il regime speciale per l’agricoltura e le attività connesse, il regime della legge n. 398/91 per le associazioni non lucrative, i regimi per gli intrattenimenti e per gli spettacoli viaggianti.

Confermata inoltre l’esclusione delle operazioni documentate da scontrini e ricevute fiscali, pure nel caso in cui venga poi emessa anche la fattura, nonché da fattura semplificata ex art. 21-bis, dpr 633/72.


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