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Negli sperimentatori possibile correggersi
Accantonamenti. La verifica

Il decreto interministeriale sul ripiano dell’extra-deficit rimette in pista anche gli enti sperimentatori che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui negli scorsi esercizi, evidenziando in quella sede un risultato di amministrazione positivo.
Per questi enti, il decreto stabilisce la possibilità di determinare una quota di maggior disavanzo derivante dall’adeguamento dell’accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità.
Ai fini dell’applicazione della disciplina di favore sul ripiano dei conti in rosso, per gli enti coinvolti nella sperimentazione prevista dal Dpcm del 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui può essere infatti determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto 2013 o 2014 rispetto al corrispondente ammontare accantonato l’esercizio precedente. In altre parole, si consente a questi enti di operare una sorta di “ravvedimento operoso” finalizzato ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al Dlgs 118/11 e le sue modificazioni successive.
Il livello di congruità dell’accantonamento deve essere verificato tenendo conto degli utilizzi del fondo nel corso dell’esercizio e degli importi stanziati nel bilancio di previsione.
L’incremento, che corrisponde al maggior disavanzo, può essere operato una sola volta, con riferimento all’esercizio 2013 o all’esercizio 2014.

Il maggior disavanzo 
Agli enti sperimentatori che invece registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 si applicano le modalità di copertura previste dall’articolo 3, comma 17, del Dlgs 118/2011 per la sola quota derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014. Questa quota è determinata dalla differenza tra il maggior disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario e gli importi già ripianati mediante applicazione in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all’esercizio 2014. 
La copertura del disavanzo di amministrazione può in questo caso essere effettuata fino all’esercizio 2042 se il riaccertamento straordinario dei residui è stato effettuato nel 2012 e fino al 2043 da parte degli enti che hanno adottato tale deliberazione alla data del primo gennaio 2014.
Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano in sede di rendiconto 2014 le modalità di recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, determinando l’importo del recupero annuale in quote costanti nei singoli esercizi.

Gli strumenti di copertura 
Il maggior disavanzo può essere finanziato attraverso i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili o mediante lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall’ente. Possono inoltre essere utilizzate le quote del risultato di amministrazione destinate al finanziamento di investimenti, purché non derivanti dall’assunzione di mutui e prestiti.


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