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Termini di adozione delibere IMU e TARI 2020
Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano i termini di adozione delle delibere tributarie per l’anno 2020 dopo i recenti interventi di legge?

Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano i termini di adozione delle delibere tributarie per l’anno 2020 dopo i recenti interventi di legge?

La vicenda dei termini relativi all’approvazione delle deliberazione afferenti ai tributi locali assume particolare complessità nel 2020, soprattutto con riferimento all’IMU e alla TARI, caratterizzati da importanti interventi normativi che avevano indotto il legislatore a scrivere norme speciali di deroga in ordine all’adozione delle relative delibere.

Infatti il comma 779 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 aveva previsto,  per il 2020, in deroga al comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 nonché dell’articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, di approvare i nuovi atti relativi all’IMU anche dopo il termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno 2020.

  1. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.

Anche per la TARI il dl 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la previsione del comma 683 bis che prevede

 “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Alle citate norme si deve aggiungere il comma 4 dell’ articolo 107 del dl 18/2020 che porta le tariffe TARI  al 30 giugno 2020:  Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020

Le citate disposizioni sono state superate con l’abrogazione delle medesime da parte dell’articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l’ approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall’articolo 107 del dl 18/2020(Cura Italia)

Ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato articolo 107, posto al 31 Luglio ma in fase di modifica per giungere al 30 settembre con la conversione in legge del dl 34/2020.

Art. 107 Differimento di termini amministrativo contabili

COMMA 2 Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessita’ di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 LUGLIO

La norma che collega l’approvazione delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi locali al bilancio è l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che:

in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente  il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Con l’approvazione del dl rilancio 34/2020, l’articolo 138 intitolato Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 si pone l’obiettivo di raggiungere l’allineamento con una tecnica legislativa che indirettamente porta alla conclusione secondo cui, con l’abrogazione delle citate norme speciali, si applica la regola generale indicata dall’articolo 53 che collega le delibere tributarie al termine ultimo di approvazione del bilancio.

Ne consegue che, allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, trascinano anche il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo anche il caso in cui l’ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo l’approvazione del bilancio dell’ente ma sempre entro il termine nazionale. Infatti sul punto è determinante la motivazione sopraggiunta in grado di giustificare interventi tributari successivi all’adozione del bilancio locale, particolarmente frequente in ragione dell’emergenza sanitaria 2020.


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