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Compensazione erario - IMU

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all'IMU.

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’IMU.

La compensazione crediti erariali con debito IMU opera senza che trovi applicazione il limite alla compensazione dei crediti erariali prevista dal dl 78/2010 per importi superiori a 1500 euro. Il divieto di compensazione è stabilito nell’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale richiamo normativo prevede che: “A decorrere dal l°gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.”

Scarica la risposta n. 385 dell’Agenzia delle Entrate


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