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Imu agricola, oggi il verdetto del Tar
Fisco e contribuenti. Sarà la Camera di consiglio del Tribunale amministrativo del Lazio a valutare la sospensiva per il 2014

Il “d-day” per l’Imu dei terreni ex montani è oggi, con la camera di consiglio del Tar Lazio che deciderà se confermare o meno la sospensiva stabilita per decreto dal presidente del Tribunale amministrativo all’antivigilia di Natale. Il Governo infatti conferma l’intenzione di rivedere i parametri con i quali distribuire l’esenzione dall’imposta, ma solo a partire dal 2015, mentre la scadenza per i versamenti in programma lunedì prossimo riguarda ancora il 2014. Parlando in commissione Finanze alla Camera, il direttore del dipartimento Finanze Fabrizia Lapecorella ha spiegato che per stoppare il pagamento non è sufficiente cambiare il regolamento ma bisogna intervenire sulla legge (la manovra 2015 ha assorbito tra l’altro il decreto che ha prorogato il termine al 26 gennaio), operazione impossibile da fare sia per ragioni di calendario sia perché i 350 milioni (359 in verità) tagliati ai Comuni in cambio del nuovo gettito Imu dai terreni che perdono l’esenzione è già stato speso per finanziare una piccola quota dei bonus Irpef da 80 euro riconosciuti a 10 milioni di lavoratori dipendenti già dallo scorso anno.
La situazione
A oggi, quindi, la legge continua a prevedere che entro lunedì prossimo versino l’imposta tutti i proprietari dei terreni collocati in Comuni la cui «altitudine al centro» è inferiore a 281 metri, mentre nei casi in cui l’altitudine del Comune è fra 281 e 600 metri sono chiamati al versamento i proprietari che non hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, e l’esenzione totale rimarrebbe confinata ai centri che hanno la piazza del municipio sopra i 600 metri sul livello del mare. Tutto, però, dipende dai giudici amministrativi romani, chiamati a decidere che cosa fare dopo che il decreto del presidente del Tar ha censurato «l’assoluta incertezza dei criteri applicativi» e «l’irragionevolezza dell’imposizione non legata all’effettiva natura e posizione del bene», legata al fatto che il destino fiscale del proprietario dipende dalla collocazione del «centro» del Comune e non da quella del terreno. 
Le conseguenze
Oggi il Tar deciderà se confermare o meno la sospensiva, ma nemmeno un sorprendente cambio di rotta sarebbe in grado di chiudere la partita, perché sui tavoli dei giudici amministrativi oggi ci sarà la sospensiva e non l’esame nel merito del decreto ministeriale (Economia, Interno e Politiche agricole) con i parametri contestati. Se la camera di consiglio si collocherà sulla stessa linea del presidente, i contribuenti dovrebbero dimenticare la scadenza del 26 gennaio e aspettare la decisione nel merito; se invece il collegio negherà la sospensiva, riprenderebbe vigore il termine del 26 per un pagamento che potrebbe poi essere rimesso in discussione dalla nuova sentenza: il tutto senza contare che pendono altri gruppi di ricorsi analoghi, e che una nuova sospensiva sarà in discussione il 4 febbraio. In un quadro come questo, dunque, invocare le «obiettive condizioni di incertezza» che lo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 2 della legge 212/2000) indica come motivo per sospendere le sanzioni è il minimo sindacale.
Il futuro
Mentre i contribuenti sono alle prese con queste incognite, il dibattito comincia a spostarsi sul progetto del Governo per rivedere un’altra volta i criteri di esenzione. L’idea (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) è di ritornare alla «classificazione sintetica» dell’Istat che distingue i Comuni in «montani», «parzialmente montani» e «non montani». Nei primi, tutti i terreni tornerebbero a essere esenti, mentre nella seconda categoria l’Imu eviterebbe solo quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L’ipotesi piace sia al Pd sia all’Anci, che chiedono però di applicare gli stessi criteri anche per il 2014 (servirebbero 90 milioni di euro all’anno), mentre Forza Italia parla di «pasticcio del Governo» e di «ennesima beffa per i contribuenti».


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