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Termini per la riscossione riaperti negli enti senza tariffe

Ai comuni che non hanno approvato il piano finanziario, il regolamento e le tariffe per l’applicazione della Tari entro lo scorso 30 settembre (tra 650 e 700 enti) verrà data la possibilità di riscuotere la tassa, pur non essendo più nei termini per adottare questi atti. Per i contribuenti residenti all’estero che non pagano il tributo sui rifiuti la legge consente il recupero dell’evasione in collaborazione con gli stati membri dell’Ue. Anche la Tari, infatti, pur essendo amministrata dai comuni rientra tra i tributi che possono fruire della mutua assistenza tra i vari stati per il recupero crediti. Sono queste le risposte fornite dal sottosegretario all’economia Pier Paolo Baretta, sentita l’amministrazione finanziaria, nel corso del question time che si è svolto, ieri, in commissione finanze alla camera, a seguito del quesito posto da Filippo Busin (Ln) Riscossione Tari. Molti comuni non hanno provveduto nei termini a emanare i provvedimenti essenziali per riscuotere la nuova tassa sui rifiuti, quali il piano finanziario, il regolamento e le tariffe. Quindi, gli interroganti hanno chiesto al governo di concedere un’ulteriore proroga dei termini, scaduti il 30 settembre, al fine di evitare danni agli enti interessati a causa della mancata riscossione del tributo, che serve a finanziare il servizio di smaltimento rifiuti. A tale proposito Baretta ha precisato che la questione è conosciuta dagli uffici ministeriali, i quali «hanno allo studio una proposta di norma volta a consentire ai comuni, che non hanno istituito la Tari nel termine del 30 settembre 2014, di procedere comunque alla riscossione della tassa dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifi uti che deve essere necessariamente reso». Esigibilità Tari contribuenti morosi stranieri. Tra le criticità emerse, anche quella dell’evasione da parte dei contribuenti residenti all’estero. Nella risposta è sottolineato che nulla impedisce all’ente interessato di far valere il proprio credito attivando le procedure esecutive in ciascuno stato membro della Ue nei confronti dei cittadini stranieri. Al riguardo, sono indicati gli strumenti normativi contenuti nella direttiva 16 marzo 2010, n. 24 che consente un’assistenza reciproca per il recupero crediti relativi a dazi, imposte e altre misure. Questi mezzi possono essere utilizzati sia dallo stato, sia dagli enti territoriali. Quindi, anche i comuni possono avvalersi della mutua assistenza per il recupero crediti. Ad avvalorare ulteriormente questa tesi la pubblicazione in G.U. n.252 del 29 ottobre scorso del decreto del 21 ottobre scorso del ministero dell’economia, che consente all’agente della riscossione italiano di prendere in carico richieste di notifica provenienti da stati membri dell’Ue, nell’ottica della collaborazione tra i vari stati (si veda ItaliaOggi del 30 ottobre 2014).

LA TARI
Predisposizione del Piano Finanziario
e delle Tariffe

Haydée Micetich
Luigi D’Aprano

€ 35,00 Iva assolta


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