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Tasi oltre il 16 luglio
IPOTESI MINISTERIALI NON VINCOLANTI

Spetta ai comuni stabilire la scadenza entro la quale i contribuenti possono effettuare i versamenti della Tasi senza applicazione di sanzioni e interessi. Lo ha chiarito la risoluzione del dipartimento delle finanze n. 1/Df del 23 giugno (si veda ItaliaOggi di ieri), confermando che al riguardo sussistono le condizioni che consentono di applicare le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente. Lo stesso provvedimento indica come «termine ragionevole» il 16 luglio 2014, ovvero un mese dopo la scadenza di legge, fissata al 16 giugno. Tuttavia, si ritiene che i sindaci possano decidere diversamente. La risoluzione, infatti, sembra confermare la lettura fornita dalla circolare Anci Emilia-Romagna n. 113/2014, secondo cui i comuni hanno mano libera sulla definizione e quindi sull’eventuale differimento dei termini di versamento della Tasi. Un tale intervento, infatti, pare pacificamente rientrare nell’alveo della potestà regolamentare comunale disciplinata dall’art. 52 del dlgs 446/1997. Lo stesso Mef, nella circolare 13 gennaio 2000, n. 13/E, ha chiarito che l’ente locale può differire i termini di versamento, precisando anche, per quanto riguarda la Tosap e l’imposta di pubblicità, che con regolamento è possibile modificare in via definitiva i termini ordinari per il pagamento. Discorso in parte diverso potrebbe valere per l’Imu, considerato che una parte del gettito di tale imposta è destinato allo stato. Per la Tasi, invece, non è prevista alcuna riserva di gettito a favore dello stato. La risoluzione, inoltre, afferma che nella medesima situazione di criticità che consente si comuni di chiudere un occhio si trovano anche gli enti non commerciali, oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs n. 504/1992, i quali erano tenuti a versare entro il 16 giugno sia l’Imu a saldo dell’anno 2013, che la prima rata Imu e Tasi, ove dovute, per l’anno 2014. Per questi soggetti, alle citate difficoltà applicative, si aggiunge un ulteriore aspetto di criticità dovuto al fatto che non è ancora perfezionato l’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni In tal caso, quindi, il termine ragionevole fissato dai comuni dovrà decorrere ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione.


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