MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


I terreni agricoli non pagano l'acconto Imu

I titolari di terreni agricoli ubicati in comuni montani o di collina non devono pagare l’acconto Imu se prima del 16 giugno non verrà emanato il decreto ministeriale che deve individuare gli enti che hanno queste caratteristiche in base alla loro altitudine. In attesa del decreto, previsto dall’articolo 22 del dl sulla spending review (66/2014), occorre fare riferimento all’elenco dei comuni qualificati montani o parzialmente montani allegato alla circolare 9/1993. È una delle risposte che ha dato il ministero delle finanze nei giorni scorsi alle domande poste da contribuenti e operatori professionali sulla corretta applicazione dell’imposta municipale. Mentre nel 2013 il legislatore ha esonerato i terreni agricoli dal pagamento dell’Imu, da quest’anno coltivatori diretti e imprenditori agricoli sono tenuti a passare alla cassa, entro il prossimo 16 giugno, per versare l’acconto. A eccezione dei titolari di terreni ubicati in comuni montani o parzialmente montani, ai quali spetta l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 504/1992. Il beneficio fi scale, però, è assicurato per tutti gli agricoltori che possiedono gli immobili nei comuni indicati in un elenco allegato alla vecchia circolare 9/2013, fi no a quando non verrà emanato un decreto ministeriale che dovrà rivedere gli enti che possono essere considerati montani o di collina. Considerato che è molto improbabile che il suddetto provvedimento verrà emanato nei prossimi giorni, su questi terreni non dovrà essere versato l’acconto Imu. L’esenzione dall’imposta municipale, dunque, in futuro non sarà più assicurata a tutti i proprietari di terreni agricoli ubicati in comuni montani e di collina. Peraltro, il decreto ministeriale dovrà rivedere anche i requisiti dei soggetti che oggi non pagano il tributo, limitando l’agevolazione solo ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali. La finalità è quella di reperire risorse. Non a caso si stima che l’emanazione del nuovo provvedimento dovrebbe portare nella casse comunali un maggior gettito complessivo non inferiore a 350 milioni di euro. Se questo è l’ammontare del maggior gettito, è facile prevedere che la scure del governo si abbatterà su un’ampia platea di contribuenti. Il metro di valutazione è rappresentato dall’altitudine dei comuni riportata in un elenco predisposto dall’Istat. Ciò fa presumere che verranno esclusi dal trattamento agevolato i contribuenti che possiedono dei terreni nei comuni di collina. Per assicurare maggiori entrate, poi, la norma del dl 66/2014 sollecita una diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e quelli posseduti da altri soggetti che non svolgono l’attività agricola in forma professionale. Del resto, ancora oggi non è chiaro se l’esenzione spetti solo a coltivatori diretti e imprenditori agricoli o anche a altri soggetti che sono titolari di terreni, ma che non ritraggono dall’attività agricola la loro fonte esclusiva o principale di reddito. In realtà dovrebbero essere considerati terreni agricoli, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, solo quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola, ovvero la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento animali e le attività connesse.

Una buona notizia per i coltivatori in generale che sono tenuti a pagare l’imposta è che da quest’anno l’esborso sarà minore. Il legislatore ha operato una riduzione della base imponibile. Il valore dei terreni su cui calcolare l’Imu, infatti, è ottenuto applicando un coefficiente moltiplicatore più basso, che scende da 110 a 75. Pertanto, il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, va moltiplicato per 75. Ma solo per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se i terreni non sono coltivati.


https://www.ufficiotributi.it