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Seconde case al bando, rischio Imu dimezzata

di Giuseppe Marino e Alessandro Raguso

Il divieto di raggiungere le seconde case, imposto in alcune regioni, potrebbe trasformarsi in un dimezzamento dell’Imu dovuta dai proprietari. Si premette che la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 782, L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha ridisegnato l’Imu, ponendosi in linea di continuità con il precedente regime. In sintesi, secondo tale disciplina, il presupposto dell’imposta è costituito dal possesso di immobili (a titolo di proprietà o altro diritto reale), tra cui appunto le abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case). Il gettito Imu derivante da quest’ultima categoria di immobili è versato dai proprietari (o dai titolari di altro diritto reale) ai comuni nel quale la superficie del bene insiste interamente o prevalentemente. Alla luce del quadro riassunto, ci si domanda quali iniziative potrebbero assumere i contribuenti obbligati al pagamento dell’imposta sulle seconde case, come contraltare alla limitazione del proprio diritto di proprietà. In questa prospettiva, si ritiene possa assumere rilevanza la facoltà di riduzione al 50% della base imponibile del tributo, normativamente prevista «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni» (art. 1, comma 747, lett. b), l. n. 160/2019). A livello applicativo,è utile ricordare come la disposizione richiamata prevede, inoltre, che l’accertamento dello status dell’immobile possa avvenire da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, con una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall’intestatario ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo dell’immobile è stato riconosciuto dai comuni nei casi di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tuttavia, in una prospettiva di «diritto vivente», si ipotizza sia condivisibile attribuire alla norma un significato più ampio rispetto a quello fino ad oggi riconosciuto. Più nello specifico, può essere plausibile, da parte dei contribuenti coinvolti, rivendicare (in sede di liquidazione o con un’istanza di rimborso) il beneficio della riduzione dell’imposta per le seconde case, laddove l’impossibilità di effettivo utilizzo delle stesse, sia dovuto, non già al degrado del bene, ma come effetto delle restrizioni imposte, a vari livelli, alla libertà di circolazione. In questi casi, si potrebbe addirittura dubitare della sussistenza del presupposto impositivo dell’Imu, ovvero del possesso dell’immobile (art. 1, comma 740, L. cit.); possesso definito dalle norme civilistiche (1140 c.c.) come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà (o di altro diritto reale), ovvero il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.). Sotto questo profilo, infatti, si ricorda che è l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, tenendo presente che, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero (art. 1, comma 761, l. n. 160/2019).
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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