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Ingiunzione fiscale servizio idrico: impugnazione davanti al giudice ordinario

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’ingiunzione fiscale riguardante i corrispettivi del servizio idrico integrato va impugnata davanti al giudice ordinario.

Con la sentenza n. 2250 del 16/03/2021 il Consiglio di Stato ha affermato che l’ingiunzione fiscale riguardante i corrispettivi del servizio idrico integrato va impugnata davanti al giudice ordinario.

Il contenzioso riguarda l’impugnazione di ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del RD n. 639/1910 dal gestore del servizio idrico integrato, autorizzato alla riscossione coattiva tramite ruolo prevista dall’art. 17, comma 3 bis, del d.lgs. n. 46 del 1999.

In primo grado il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando la sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice ordinario sulla base della considerazione per cui l’art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 nel testo novellato dall’art. 34, comma 40, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che avverso le ingiunzioni aventi ad oggetto corrispettivi del servizio idrico integrato “si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria”.

I contribuenti contestano la decisione del TAR evidenziando di essere titolari di una posizione di interesse legittimo poiché gli atti di accertamento dei crediti della società che gestisce il servizio idrico sono stati effettuati in via amministrativa e le ingiunzioni fiscali andrebbero qualificate come atti “complessi”, aventi sia natura amministrativa sia natura di precetto e titolo esecutivo.

Il Consiglio di Stato respinge l’appello dei contribuenti, richiamando in primo luogo l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., sez. un., 5 gennaio 2016, n. 29; id., 30 gennaio 2002, n. 1238; Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2005, n. 6748) secondo il quale in materia di opposizione all’ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico e, pertanto, non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario controversie che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti e alla disciplina ad essi relativa, debbano ritenersi attribuire alla giurisdizione di altro giudice, amministrativo, contabile o speciale.

I giudici di Palazzo Spada osservano inoltre che il TAR ha correttamente affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla base della natura sostanziale del rapporto controverso (pagamento della somme dovute a titolo di tariffa al gestore del servizio idrico integrato), che, avendo nella specie ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di tariffe nell’ambito del rapporto di utenza, appartengono pacificamente alla giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza di primo grado, sotto questo profilo, ha correttamente inquadrato il profilo della giurisdizione giacché non si è limitata a affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla base della mera circostanza che sono state impugnate ingiunzioni di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910, ma ha ritenuto che la posizione di diritto soggettivo attivata non risulta intaccata dalla impugnazione del provvedimento amministrativo proprio perché ai fini del riparto della giurisdizione, occorre avere riguardo al criterio del petitum sostanziale.

Sotto questo profilo, va rilevato come le argomentazioni recate dagli appellanti, volte a far valere la posizione di interesse legittimo in base all’assunto per cui è stato impugnato l’atto generale, d.m. 22 settembre 2016, a monte delle ingiunzioni di pagamento, non colgono nel segno poiché la giurisdizione si determina in base alla situazione soggettiva azionata quale ricavabile dal petitum sostanziale e non alle censure articolate: le doglianze avverso il d.m. impugnato sono infatti conoscibili incidentalmente da parte del giudice ordinario, nei limiti della sua cognizione.


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