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IMU riduzione per inagibilità anche senza dichiarazione se la situazione è già nota al Comune

La Cassazione ha ribadito che la riduzione del 50% dell’IMU per inagibilità dell’immobile non presuppone la presentazione della dichiarazione del contribuente se la situazione è già nota al Comune per avere in precedenza effettuato accertamenti e sopralluoghi presso l’immobile in questione (fattispecie relativa ad IMU 2015).

Con la decisione n. 8592 del 26/03/2021 la Cassazione ha ribadito che la riduzione del 50% dell’IMU per inagibilità dell’immobile non presuppone la presentazione della dichiarazione del contribuente se la situazione è già nota al Comune per avere in precedenza effettuato accertamenti e sopralluoghi presso l’immobile in questione (fattispecie relativa ad IMU 2015).

Nel caso in esame il Comune era a conoscenza dello stato di inagibilità e inabitabilità degli immobili oggetto dell’accertamento, documentato dalla perizia non esaminata dalla CTR, per avere, nell’ambito del procedimento di autotutela sui provvedimenti impositivi per gli anni 2006-2010, effettuato sopralluoghi e verifiche che determinarono l’annullamento degli atti di accertamento in quanto non prevedevano la riduzione dell’imposta del 50%.

Sul punto la Cassazione evidenzia preliminarmente che l’art 13 comma 3 lett. b) del d.l. n. 201/2011 consente la riduzione dell’imposta del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

Inoltre la stessa Corte ha avuto modo di precisare che, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, è da escludersi il pagamento dell’imposta in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).

Il principio secondo il quale «In tema di ICI, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poichè, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» è stato ribadito anche dalla sentenza della Cassazione n. 18463/2016.

Nel caso in esame il contribuente aveva fornito elementi documentali, dai quali si evince che il Comune era a conoscenza dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento. La CTR, negando il beneficio fiscale sulla scorta di una lettura in chiave formalistica dell’art. 13 comma 3 lett. b) d.l. 201/2011, per non essere stata presentata da parte del contribuente la dichiarazione di inagibilità, ha malgovernato i principi giurisprudenziali affermati dalla Cassazione.


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