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La Cassazione chiarisce, con due pronunce, la rilevanza del raggiungimento dello scopo

di Sergio Trovato

Conoscenza degli atti essenziale
La costituzione in giudizio sana irregolarità e vizi

 
Allerta sui motivi d’impugnazione degli atti fiscali. Con la proposizione del ricorso e la costituzione in giudizio, infatti, il contribuente sana non solo le irregolarità della notifica, ma anche i vizi che sono stati eccepiti, se dimostra di conoscere le ragioni su cui si fonda la pretesa tributaria. La Corte di cassazione con due diverse ordinanze, riguardanti l’Ici e la Tarsu, ha sostenuto che la conoscenza degli atti tributari e del suo contenuto consentono il contraddittorio e, quindi, il raggiungimento dello scopo. In particolare, con l’ordinanza 8142 del 23 marzo 2021, ha affermato che le contestazioni sulle modalità di notifica dell’avviso di accertamento Ici mettono in rilievo la conoscenza dell’atto, se il ricorrente si è costituito in giudizio. Mentre, con l’ordinanza 7952 del 22 marzo 2021 ha stabilito che non si può dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento Tarsu per la mancata indicazione di elementi essenziali, se il contribuente prova di averne avuto conoscenza per averli puntualmente contestati. Per i giudici di legittimità, l’avviso di accertamento Ici è stato notificato e ricevuto dal contribuente e contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso. Quindi, «la tempestiva costituzione in giudizio della parte è valsa a sanare la nullità della notifica con la istituzione di un regolare contraddittorio». Con l’ordinanza 7952 sopra citata, inoltre, i giudici hanno giudicato legittimi gli avvisi di accertamento Tarsu, ancorché non fosse stata indicata nella motivazione la categoria applicata ai cespiti di proprietà del titolare dell’immobile, «il quale, tuttavia, nel ricorso originario ha dimostrato di conoscere esattamente le ragioni della diversa applicazione delle tariffe». Secondo la Cassazione, «la carente indicazione degli elementi sui quali si fonda l’avviso non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché esso sia stato impugnato dal contribuente, che abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati». In realtà, viene posto in rilievo nella pronuncia, il difetto di motivazione non aveva pregiudicato il diritto di difesa del destinatario dell’atto, «dovendosi ritenere invece che la limitazione di detto diritto sia esclusa in virtù della puntuale contestazione». La sanatoria degli atti fi scali. La disposizione contenuta l’articolo 156 del codice di procedura civile, che sancisce il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, si applica non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi. L’impugnazione sana anche le irregolarità della notifica degli atti di accertamento e riscossione. Il contribuente che propone ricorso non può far valere i vizi della notifica dell’atto impositivo. Se la pretesa tributaria viene impugnata vuol dire che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di rendere conoscibile l’atto al destinatario. I giudici di piazza Cavour hanno costantemente sostenuto che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non produce effetti solo per gli atti processuali, ma anche per gli atti amministrativi. Tra l’altro, mentre la Cassazione prima distingueva tra i casi di nullità e inesistenza della notifica, escludendo la sanatoria per quest’ultima, da qualche anno ha cambiato il proprio orientamento, ritenendo sanabile qualsiasi ipotesi di irregolarità della notifica, al di là che sia più o meno grave. Dunque la sanatoria dei vizi delle notifiche, in seguito alla contestazione del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle e ingiunzioni comprese. Con la sentenza 12007/2011, gli ermellini hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale degli atti fiscali non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi ex lege. Del resto l’articolo 60 del dpr 600/1973, che disciplina la notifi ca degli atti fi scali, richiama espressamente gli articoli 137 e seguenti del codice di rito. Il Tribunale civile di Trani, con la sentenza 1238/2020, si è allineato alle posizioni della Suprema corte e ha chiarito che la regola della sanatoria vale anche nel caso in cui un’intimazione di pagamento venga notifi cata in modo irregolare. Se l’interessato propone opposizione eccependo l’irritualità della notifica dell’intimazione, l’irregolarità si ritiene sanata perché ciò vuol dire che l’atto è pervenuto al destinatario e questi ne ha avuto conoscenza. In particolare, per il giudice civile il principio contenuto nell’articolo 156 deve essere applicato «an che all’istituto delle notifi cazioni tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia pervenuto al destinatario e questi ne abbia avuto conoscenza». La proposizione dell’opposizione, per il Tribunale, «comporta la sanatoria della nullità poiché alcun dubbio sorge in merito al raggiungimento dello scopo dell’intimazione», atteso che il ricorrente non ha addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa. La sanatoria degli atti Norme di riferimento Soggetti legittimati alla notifica.
Atti impositivi. La contestazione del contribuente. Quando la notifica dell’appello è irregolare Cosa produce il mancato rispetto del luogo di notificazione cosa accade se la controparte si costituisce in giudizio Articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile; legge 890/1982; articolo 6 legge 212/2000 Uffi ciali giudiziari, ufficiali della riscossione, messi comunali o messi notificatori Conta la loro conoscenza, anche se sono stati commessi errori o sono rilevabili vizi di legittimità nel procedimento notificatorio sana le irregolarità della notifi ca degli atti per raggiungimento dello scopo anche agli atti amministrativi (accertamenti, cartelle di pagamento, ingiunzioni) sanatoria ammessa per notifica sia nulla che inesistente se effettuata alla controparte anziché al suo difensore la nullità la notifica viene sanata per raggiungimento dello scopo.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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