MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


Costi e inerenza, non basta la non utilità

di Benito Fuoco

Nel giudizio di inerenza sui costi di un’attività d’impresa, l’eventuale antieconomicità degli stessi non può assurgere a unico elemento da cui trarre la non inerenza di essi rispetto all’attività. La non utilità del costo rispetto a essa, dunque, non può da sola intaccare la correlazione costo-attività. È quanto stabilito dalla sezione sesta della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 6368/202, con la quale la Cassazione si è occupata del ricorso proposto da una società del commercio di pellami avente a oggetto la sentenza di merito con cui era stato confermato l’avviso di accertamento originariamente impugnato e a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate disconosceva tutta una serie di costi dedotti dalla contribuente, asserendo che gli stessi non fossero inerenti all’attività. Ciò che però risultava dato centrale della vicenda era che il disconoscimento si legava al solo elemento, assunto dall’ufficio, della antieconomicità di quei costi sostenuti rispetto all’attività svolta. Questa sola circostanza, da sempre contestata dalla contribuente, risultava però sufficiente anche per i giudici di primo e di secondo grado: questi ultimi, in particolare, ritenevano che quei costi, si trattava di costi di sponsorizzazione, fossero del tutto incongrui rispetto all’attività da sponsorizzare. Le prestazioni oggetto di sponsor e specialmente quelle accessorie garantite dalla società a cui lo stesso era stato affidato, veniva ritenuto dal giudice d’appello, manifestavano una evidente antieconomicità dei costi sostenuti e portati in deduzione. Di posizione totalmente opposta è invece stata la Cassazione la quale, accogliendo il ricorso, ha confermato la violazione degli articoli 108, 109 del Tuir e dello stesso principio di neutralità Iva in cui erano incorsi i giudici di merito. I supremi giudici hanno infatti ricordato che il principio di inerenza dei costi e il relativo giudizio di inerenza sotteso, proprio dei redditi di impresa, non contempla alla base di esso valutazioni che si fondino sulla utilità o sulla congruità dei costi rispetto all’attività. Tali caratteri potrebbero essere, semmai, meri indici sintomatici del non sussistere dell’inerenza. Correttamente, pertanto, la contribuente aveva insistito affinché il giudizio di inerenza si innestasse sulla effettiva correlazione tra costo e attività, a prescindere da segni di antieconomicità del primo rispetto alla seconda.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

La società contribuente S. L. spa, società operante nel settore del pellame, ha impugnato un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo ai periodi di imposta degli esercizi 2010 e 2011, con cui venivano recuperati a tassazione costi per spese di sponsorizzazione indebitamente dedotti in quanto non inerenti; la contribuente ha dedotto la nullità dell’accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché la deducibilità dei costi sostenuti. La Ctp di Pisa ha rigettato il ricorso e la Ctr della Toscana, con sentenza in data 2 maggio 2018, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che, pur essendo desumibile un obbligo di contraddittorio con il contribuente quanto all’Iva, non sono state in concreto indicate le ragioni che si sarebbero potute far valere in sede amministrativa. Nel me- rito, il giudice di appello ha ritenuto che i costi per sponsorizzazione non sono inerenti, in quanto incongrui rispetto all’attività sponsorizzata, trattandosi di sponsorizzazione di auto di gran turismo; il giudice di appello ha ritenuto, inoltre, che la genericità degli impegni assunti dallo sponsee in relazione alle prestazioni accessorie (disponibilità dei piloti a incontri, accoglienza, partecipazione agli eventi) e agli spazi dedicati al logo riservato allo sponsor denotino antieconomicità manifesta dei costi sostenuti. Propone ricorso per Cassazione la società contribuente affi dato a due motivi, cui resiste l’Uffi cio con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. (…) Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109, dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e del principio di neutralità dell’Iva, nella parte in cui la Ctr ha ritenuto indeducibili i costi di sponsorizzazione per assenza di certezza in quanto attività antieconomiche. La parte ricorrente si richiama al recente orientamento prevalso in questa Corte, secondo cui il principio di inerenza dei costi si ricava dal reddito di impresa, escludendosi ogni valutazione di utilità o di congruità degli stessi, degradando tali apprezzamenti a meri indici sintomatici dell’insussistenza dell’inerenza. Deduce, pertanto, il ricorrente che il giudizio di inerenza va tratto, pertanto, in relazione alla correlazione tra costo e attività di impresa, rispetto alla quale l’antieconomicità assume il ruolo di mero elemento sintomatico. Ritiene, pertanto, erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha dedotto il difetto di inerenza dalla mera antieconomicità.(…)

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

https://www.ufficiotributi.it