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La variante al Prg legittima l'Ici

di Benito Fuoco

L’inserimento di un fondo tra i terreni edificabili così come previsti dalla variante al Piano regolatore generale approvata dal comune a mezzo di delibera consiliare, legittima l’assoggettamento di quel bene immobile a Ici anche in assenza di ulteriori approvazioni della regione. È il principio alla base della motivazione della sentenza n. 2178/10/2020 emessa dalla Ctr del Lazio. I giudici regionali sono stati chiamati a pronunciarsi sulla sentenza di primo grado con cui la Ctp romana aveva accolto il ricorso di un contribuente avente a oggetto un avviso di accertamento Ici notificatogli dal comune di Castel Gandolfo. In particolare, contro l’atto, la parte rappresentava che non fosse legittimo dal momento che con lo stesso si sosteneva un recupero dell’imposta comunale pur in assenza di approvazione, anche regionale, della variante generale al piano regolatore e a fronte della inedificabilità del fondo assoggettato. Dall’altra parte, invece, l’ufficio comunale appellante evidenziava come erronee le valutazioni della Ctp, affermando che non fosse affatto condivisibile l’assunto dei primi giudici secondo il quale l’ente non aveva provato l’insistenza del bene immobile su zona edificabile. Su tale aspetto si incentrava anche il secondo grado, nel quale l’ente impositore precisava che il fondo oggetto di accertamento Ici era inserito nella variante al piano regolatore generale già approvato dal comune, che non necessitava di alcuna ulteriore approvazione regionale e che pertanto poteva scontare l’imposta ai sensi dell’art. 2 del dlgs n. 504/92. Tale assunto, condiviso anche dalla Ctr, sconfessava il tenore della sentenza di primo grado che, in accoglimento dell’appello del Comune, veniva infatti riformata. La Ctr Lazio ha infatti affermato che, in base agli atti, era possibile appurare che il terreno appartenente al contribuente ricadeva, ai fini dell’assoggettamento ad Ici, proprio in zona edificabile, qualificata come tale dalla variante al Prg regolarmente approvato dal comune con delibera del consiglio, senza che fosse all’uopo necessario alcuna ulteriore approvazione della regione. La normativa di riferimento, ha precisato il collegio, era da rintracciarsi nell’art. 36, comma 2 del decreto Bersani (dl n. 223/2006) che permette di considerare l’area come edificabile anche in base al solo predetto strumento urbanistico adottato dal comune, indipendentemente da ulteriori approvazioni regionali o piani attuativi.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Il contribuente sig. O. A., con ricorso notificato in data 14/12/15, impugnava l’avviso di accertamento in epigrafe, emesso dal comune di Castel Gandolfo per il parziale pagamento Ici per l’anno di imposta 2011, lamentandone l’illegittimità per mancanza di approvazione della variante generale al Piano regolatore, da parte della regione Lazio e, comunque, per l’attuale in edificabilità del fondo, anche per la sussistenza di vincoli; precisava inoltre di avere la qualifica di coltivatore diretto.(…) Avverso la sentenza, come corretta, propone appello il comune di Castel Gandolfo lamentandone l’illegittimità e l’erroneità e chiedendone la riforma.(…) Durante la discussione pubblica, l’Ente Impositore ribadisce la correttezza del proprio operato, precisando che il fondo oggetto di accertamento, in quanto inserito nella Variante al Prg, senza che rilevi l’approvazione da parte della regione Lazio, deve essere assoggettato al pagamento dell’Ici, ai sensi dell’art. 2 del dlgs 504/92.(…) Lamenta altresì l’erroneità dell’impugnata sentenza, per erronea valutazione delle risultanze processuali, anche emergenti dalle controdeduzioni di parte resistente, nella parte in cui si afferma che il terreno, oggetto di imposizione, «ha natura agricola e che l’Amministrazione non ha provato come l’immobile insista su una zona edificabile». Conclude per l’integrale riforma dell’impugnata sentenza, con conferma della legittimità e correttezza del proprio operato.(…) In secondo luogo si ritiene del tutto fondata la doglianza di merito, invero neppure pienamente affrontata dai primi giudici, riguardante la soggezione a Ici dei terreni ricadenti in zona edificabile, secondo una variante al Prg approvata dal comune, quand’anche non ancora approvata dalla regione Lazio. Si osserva infatti che l’art. 36, conma 2 del dl 223/06 (decreto Bersani), convertito nella legge 248/06, espressamente dispone che «un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo Strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dalla adozione di strumenti attuativi». Orbene, nel caso di specie, il fondo del ricorrente è stato inserito nella variazione al Prg, approvata con la delibera consiliare n. 6 del 7/4/04, per cui non vi è dubbio che la pretesa impositiva in oggetto, riferita all’annualità 2011, sia del tutto legittima.(…)

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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