MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


Le tariffe TARI degli alberghi e l’asserita (ma infondata) equiparazione alle abitazioni
In un recente studio la Confcommercio ha sostenuto la necessità che vengano recepite nei regolamenti TARI sentenze spesso disattese, come ad esempio quella del TAR Puglia n. 570/2013 che ha considerato gli alberghi senza ristoranti equiparabili alle civili abitazioni con conseguente riduzione del tributo. Dobbiamo modificare la classificazione degli alberghi senza ristorante facendoli rientrare nelle utenze domestiche?

In un recente studio la Confcommercio ha sostenuto la necessità che vengano recepite nei regolamenti TARI sentenze spesso disattese, come ad esempio quella del TAR Puglia n. 570/2013 che ha considerato gli alberghi senza ristoranti equiparabili alle civili abitazioni con conseguente riduzione del tributo. Dobbiamo modificare la classificazione degli alberghi senza ristorante facendoli rientrare nelle utenze domestiche?

Gli orientamenti giurisprudenziali emersi in ordine alle tariffe degli alberghi

Prima di rispondere al quesito occorre evidenziare che il tema delle tariffe degli alberghi ha sollevato un cospicuo contenzioso e ha interessato trasversalmente tutti i gradi di giudizio delle due magistrature (ordinaria e amministrativa: commissioni tributarie, Cassazione, TAR e Consiglio di Stato), assumendo posizioni spesso contrastanti.

In particolare la Cassazione ha avuto modo di chiarire che costituisce dato di Comune esperienza la maggiore capacità produttiva, ai fini dell’applicazione della Tarsu, di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione, come emerge dall’esame comparato dei regolamenti comunali in materia, nei quali la categoria degli esercizi alberghieri è distinta da quella delle civili abitazioni e la tariffa applicata ai primi è notevolmente superiore alla tariffa applicata alle seconde (cfr. Cass., Sez. trib., sentenza 12/3/2007, n. 5732). Si tratta di un’affermazione più volte ribadita in successive pronunce della Cassazione, tra cui si segnalano le seguenti: n. 8278/2008, n. 11655/2009, n. 302/2010, n. 10230/2012, n. 4797/2014, n. 8336/2015, n. 8351/2015, n. 14758/2015 e n. 11966/2016. In tal senso si esprimono anche le recenti sentenze di Cassazione: n. 28676 del 9/11/2018, n. 19333 del 18/7/2019, n. 20769 dell’1/8/2019, n. 31462 del 3/12/2019, n. 11216 del 11/6/2020, n. 14272 del 8/7/2020 e n. 22162 del 14/10/2020.

Piuttosto oscillante appare invece l’orientamento delle commissioni tributarie, tendenzialmente contrario alla distinzione delle tariffe tra alberghi e abitazioni. Tra le tante si segnala la sentenza n. 304/2004 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, secondo cui la diversità di misura tariffaria tra alberghi ed abitazioni è illegittima in quanto in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 68, D.Lgs. 507/1993, che comprende in un’unica categoria gli esercizi alberghieri e le abitazioni private. Anche la Commissione tributaria provinciale di Lecce, con la sentenza n. 616/2008, ha affermato che all’albergo vanno applicate le stesse tariffe delle abitazioni civili (in tal senso anche la CTR Bari sentenza n. 1909 del 14/9/2015 e la CTR Foggia n. 825 del 7/4/2016).

Sul fronte possibilista si segnala la Commissione tributaria regionale di Potenza, che con la sentenza n. 33 del 17/1/2016 ritiene invece legittime le tariffe Tarsu degli alberghi anche se più alte di quelle previste per le abitazioni, dal momento che lo stesso art. 58 del d.lgs. n. 507/93 consente la creazione di categorie di tariffe per gruppi di attività ed espressamente prevede che in tali gruppi possano essere ricomprese unitariamente i locali adibiti ad abitazioni e ad esercizi alberghieri. Anche l’orientamento dei TAR vede contrapporsi due filoni: quello che ritiene necessario applicare agli alberghi le stesse tariffe delle abitazioni (TAR Lecce n. 426/2016, TAR Bologna n. 1056/2015, TAR L’Aquila n. 548/2014, TAR Lecce n. 570/2013, TAR Lecce n. 2065/2011) e quello conforme alla Cassazione che consente di stabilire per le strutture ricettive tariffe superiori a quelle delle utenze domestiche (TAR Abruzzo n. 381/2015, TAR Toscana n. 627/2014, Tar Napoli n. 4623/2012, TAR Piemonte n. 3408/2007).

In particolare la sentenza citata dalla Confcommercio (TAR Lecce n. 570/2013) ritiene necessario applicare alle parti abitative delle strutture alberghiere la medesima misura tariffaria prevista per le civili abitazioni. Nella fattispecie alcune strutture ricettive situate nel comune di Brindisi avevano contestato la determinazione delle tariffe Tarsu 2010 relative agli alberghi con ristorazione (€ 11,13 a mq) ed agli alberghi senza ristorazione (€ 8,90 a mq), ritenendole eccessivamente sproporzionate rispetto alla tariffa Tarsu prevista per le abitazioni (€ 2,43 a mq).

Per completezza si segnala che anche il Consiglio di Stato ha recentemente affrontato la questione con la sentenza n. 2533 del 20/4/2020, ritenendo illegittime le tariffe per gli alberghi triplicate rispetto alle abitazioni in caso di assenza di istruttoria e di adeguata motivazione, confermando la sentenza del TAR Abruzzo n. 548/2014.

La TARI e la classificazione prevista dal DPR 158/99

Le decisione del TAR Lecce e del Consiglio di Stato si riferiscono alla Tarsu e quindi si tratta di un orientamento da ritenersi superato per la Tari, che applica il Dpr 158/99 il quale prevede un sistema tariffario che distingue chiaramente le due classi di utenze.

Invero, la circostanza che l’albergo con o senza servizio di ristorazione debba essere tassato in modo diverso e maggiore rispetto alla civile abitazione si ricava direttamente dall’allegato al DPR 158/99. In particolare, le tabelle 3a, 3b, 4a e 4b indicano i coefficienti di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche (Kc e Kd) ed individuano distintamente gli alberghi con e senza ristorazione quali categorie specifiche ed autonome, alle quali la norma assegna una produzione quali-quantitativa determinata di rifiuto.

Inoltre l’impraticabilità di una tariffa mista albergo-abitazione risulta ancor più evidente laddove si faccia riferimento ai criteri di articolazione delle tariffe di cui al DPR n. 158/99 (metodo normalizzato), applicabile alla TIA, alla TARES e alla TARI. Invero l’art. 4 del citato DPR 158 prevede un sistema tariffario che distingue chiaramente le due classi di utenze, che pertanto non possono essere unificate, sia ai fini della ripartizione dei costi nettamente differenziati fra le utenze domestiche e non, sia perché per ognuna di esse c’è un diverso calcolo tariffario basato su criteri ed indici specifici. In particolare, per le utenze domestiche la composizione della tariffa deve tenere presente il numero dei componenti il nucleo che occupa l’abitazione, fino a un massimo di 6. Pertanto, non sarebbe possibile applicare ad una parte dell’albergo la tariffa per le abitazioni, non potendo associarla ad un numero di soggetti né appare possibile applicare un criterio forfetario basato ad esempio sul numero massimo di 6 componenti.

Sulla questione (diversificazione tariffaria tra alberghi e abitazioni) possiamo pertanto affermare che sono gli stessi criteri previsti dal Dpr 158/99 che sanciscono un sistema tariffario con due classi di utenze, che pertanto non possono essere unificate, sia ai fini della ripartizione dei costi nettamente differenziati fra le utenze domestiche e non, sia perché per ognuna di esse c’è un diverso calcolo tariffario basato su criteri ed indici specifici. Inoltre, la circostanza che l’albergo con o senza servizio di ristorazione debba essere tassato in modo diverso e maggiore rispetto alla civile abitazione si ricava direttamente dall’allegato al DPR 158/99, quindi la diatriba sulla legittimità delle tariffe diversificate non ha più ragione di esistere.

In conclusione la posizione della Confcommercio non può ritenersi corretta in quanto si basa su un quadro normativo (riferito alla Tarsu) non più applicabile, in presenza di specifiche categorie tariffarie individuate dal DPR 158/99: alberghi con ristorante (categoria 5 per i comuni fino a 5.000 abitanti, categoria 7 per i comuni oltre 5.000 abitanti) e alberghi senza ristorante (categoria 6 per i comuni fino a 5.000 abitanti, categoria 8 per i comuni oltre 5.000 abitanti).

La TARI e il nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti - Manuale operativo

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Giorgio Morotti
Avvocato esperto nell'assistenza e nella difesa degli Enti Locali davanti alle Commissioni tributarie, relatore in seminari sulla fiscalità locale.
Andrea Longhi
Funzionario di società a capitale pubblico. Responsabile dell'ufficio rapporti con le autorità.

Leggi descrizione
Giorgio Morotti, Andrea Longhi, 2020, Maggioli Editore
56.00 €


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