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Niente compensazione volontaria tra crediti e ruoli

di  Luigi Lovecchio

DECRETO SOSTEGNI
La possibile offerta della Riscossione è preclusa fino al 30 aprile
Prorogato al 30 aprile il blocco della compensazione volontaria tra crediti d’imposta in corso di erogazione e debiti a ruolo. Differito inoltre al 31 gennaio 2022 il periodo di sospensione dei termini, iniziato l’8 marzo 2020, relativi alla notifica degli atti di sospensione dell’attività per violazione delle norme in materia di scontrini e ricevute fiscali. Le due norme sono contenute nell’articolo 5 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni).

In base all’articolo 28-ter del Dpr 602/1973, gli uffici dell’agenzia delle Entrate, prima di provvedere al rimborso di crediti d’imposta, devono verificare se il beneficiario del credito ha pendenze con l’agente della riscossione.

In caso di riscontro positivo, l’agente della riscossione notifica al contribuente una proposta di compensazione volontaria del credito con gli importi affidati. In caso di silenzio, decorsi sessanta giorni la proposta si intende rifiutata. In tal caso, riprendono le ordinarie attività di recupero coattivo.

La normativa emergenziale ha inibito tale istituto per tutto l’anno 2020 e fino al 30 aprile prossimo, alla luce del decreto Sostegni. Tuttavia la circolare 25/E del 2020 dell’agenzia delle Entrate ha ridimensionato molto la portata di tale previsione, precisando che la stessa non opera con riferimento alla compensazione legale, regolata nell’articolo 23 del Dlgs 472/1997. Gli uffici potranno pertanto continuare a bloccare i rimborsi, effettuando la compensazione con eventuali somme derivanti da atti di accertamento divenuti definitivi. Si è tuttavia dell’avviso che ciò non dovrebbe essere ammesso in presenza di cartelle di pagamento, definitive o meno, poiché queste non sono richiamate nell’articolo 23.

Inoltre, in caso di accertamenti in contenzioso, l’Agenzia conserva il potere di sospendere i rimborsi, in attesa dell’esito finale del procedimento. È evidente che questa interpretazione si pone in contrasto con la ratio della norma che è quella di agevolare l’immissione di liquidità nel circuito economico.

Lo stesso decreto Sostegni proroga inoltre al 31 gennaio 2022 la moratoria dei termini per notificare gli atti di sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale o professionale, in caso di violazione reiterata degli obblighi di emissione di scontrini/ricevute fiscali. Ne deriva, come precisato nella stessa circolare 25/E/2020 delle Entrate, che il termine di decadenza di 6 mesi per la notifica del provvedimento dovrà essere calcolato senza tener conto del periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2022.

L’Agenzia ricorda inoltre che tale sospensione non opera nei confronti di chi commette almeno una violazione degli obblighi in esame dopo l’8 marzo 2020.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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