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Arera avvia il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

Con la deliberazione del 30 marzo 2021 l’Arera ha avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Con la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021 l’Arera ha avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell’ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Il provvedimento, pubblicato sul sito dell’Arera il 2 aprile scorso, prende in considerazione anche il recente d.lgs. 116/2020, che ha introdotto modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 “Definizioni”, 198 “Competenze dei comuni” e 238 “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” del decreto legislativo 152/06. Nello specifico, con le richiamate novità normative:

– è stata confermata la natura di “rifiuti urbani” dei rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze domestiche;

– si è inciso sulla qualificazione dei rifiuti prodotti da fonti diverse, cioè dalle utenze non domestiche, prevedendo espressamente per una frazione di tali rifiuti, la qualifica di “urbani” (non più attribuita in virtù di un’assimilazione disciplinata dai Comuni, ma derivante dalle caratteristiche del rifiuto, e più precisamente dalla loro natura e composizione e dalla attività di provenienza);

– è stato previsto che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”;

– è stato disposto che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (…), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”; peraltro, al riguardo, il legislatore – nell’ambito del c.d. “decreto Sostegno” – ha da ultimo previsto che “la scelta delle utenze non domestiche (…) deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”;

L’Arera dà atto che con la deliberazione 443/2019/R/RIF ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021), successivamente integrata dapprima con la deliberazione 57/2020/R/RIF (con la quale sono state introdotte specifiche semplificazioni procedurali, riguardanti la validazione dei dati e l’approvazione degli atti necessari alla predisposizione tariffaria) e poi con le deliberazioni 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF (con le quali, al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’emergenza sanitaria in atto, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, consentendo agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, anche disciplinando modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento).

L’Arera ritiene quindi necessario avviare un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), in vigore dal 2022, nell’ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 luglio 2021, previa acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche.

A tale fine, con Determinazione n. 01/DRIF/2021 del 31/3/2021 l’Arera ha disposto l’acquisizione dei dati da tutti i soggetti che svolgevano l’attività di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di origine urbana, in impianti di trattamento meccanico/meccanico biologico, impianti di incenerimento e discariche, operativi al 31 dicembre 2019. La trasmissione dei dati e delle informazioni dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposita procedura on line entro il 30 aprile 2021.

 

La TARI e il nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti - Manuale operativo

La TARI e il nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti - Manuale operativo

ll manuale, frutto delle diverse professionalità dei due autori, intende fornire al lettore necessari per comprendere ed applicare correttamente gli elementi TARI, come disciplinata dalla Legge n. PEF), delineato dal nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), introdotto dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

Quanto al primo obiettivo, il volume privilegia un approccio alla disciplina di tipotico e insieme operativo, per consentire agli operatori di orientarsi nella lettura e nella comprensione delle norme, anche attraverso le indicazioni più recenti dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto al secondo obiettivo, il manuale fornisce un'introduzione al nuovo Metodo Tariffario, che ha inserito novità di grande rilievo nell'elaborazione dei PEF. La Tariffa, innanzitutto, copre solo i costi qualificati come “efficienti” dal Metodo e non più tutti quelli addebitati al Comune dal soggetto gestore.

Il regolatore ha poi espressamente escluso la rilevanza di talune tipologie di costo e limitato il tasso di crescita annuale delle tariffe.

Per contro, ha riconosciuto la remunerazione del costo del capitale investito in un tasso decisamente interessante, dettagliando altresì il processo di ammortamento regolatorio, modulato in maniera analoga agli altri settori regolati e ha generato la condivisione dei derivati ​​derivanti dalla vendita di materia ed energia.

Tutti i profili rilevanti nell'elaborazione del nuovo PEF sono dettagliatamente affrontati nel volume, offrendo al lettore anche esempi numerici che rendono più immediati i profili applicativi.

 

Giorgio Morotti
Avvocato esperto nell'assistenza e nella difesa degli Enti Locali davanti alle Commissioni tributarie, relatore in seminari sulla fiscalità locale.
Andrea Longhi
Funzionario di società a capitale pubblico. Responsabile dell'ufficio rapporti con le autorità.

Leggi descrizione
Giorgio Morotti, Andrea Longhi, 2020, Maggioli Editore
56.00 €


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