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Spiagge, ambulanti regolati dallo Stato
Corte costituzionale. Competenze esclusive

Non spetta a Regioni e Comuni ma allo Stato fissare eventuali limitazioni per l’esercizio del commercio ambulante sulle aree demaniali marittime (spiagge).

È questa in sintesi la decisione della Corte Costituzionale con la sentenza 49/14 che fa riferimento a due leggi della Regione Veneto, la 55/12 e la 8/13 ma che ovviamente costringerà a rettificare analoghe disposizioni in vigore in altre regioni.

La legge 55 stabiliva che nessun ambulante poteva essere titolare di “nulla osta”, cioè di posteggi, in più comuni. Disposizione illegittima, secondo la Corte, perché il Dlgs 59/10, che ha attuato la Direttiva Servizi europea, all’articolo 19 stabilisce che l’autorizzazione per il commercio itinerante abilita all’esercizio in tutto il territorio nazionale.

La legge 8 prevedeva che i comuni stabilissero annualmente contingenti di nulla osta, e quindi di posteggi, per le diverse tipologie merceologiche. La durata del nulla osta poteva variare tra i sette e i dodici anni e nella selezione tra i richiedenti la priorità spettava agli ambulanti con il «maggior numero di presenze pregresse».

Anche queste norme sono incostituzionali perché pongono vincoli all’accesso all’attività in contrasto con la Direttiva Servizi e inoltre si tratta di materia attinente alla «tutela della concorrenza» che è di competenza esclusiva dello Stato.

Secondo la Regione Veneto i vincoli dell’articolo 8 rispondevano a «motivi imperativi di interesse generale» perché le spiagge costituiscono «risorse scarse e fragili» nelle quali si scontrano interessi privati e pubblici rilevanti.

Per la Corte il fatto della scarsità giustifica il mantenimento alla regione del potere di fissare i contingenti di nulla osta ma non quello di fissare i criteri di priorità per l’assegnazione agli operatori.

Rimane un dubbio: poiché la Regione ha dichiarato di aver attuato l’Intesa della Conferenza Unificata Stato- Autonomie territoriali del 5 luglio 2012, si devono considerare illegittime le disposizioni dell’Intesa che fissano criteri di selezione che non tutelano la concorrenza?


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