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TASI: esenzioni impossibili su comodati e alloggi sociali

Fonte: Il sole 24 ore

Con una mano il legislatore cerca di alleggerire il problema delle locazioni, ipotizzando detrazioni fiscali Irpef per i conduttori di alloggi sociali, Imu al 4 per mille e riduzione della cedolare secca per canoni concordati, ma con l’altra rema in senso contrario prevedendo l’applicazione della Tasi per gli inquilini, anche per quelli appartenenti alle fasce più deboli.
Se anche il Comune ritenesse di non applicare la Tasi per gli alloggi locati a determinate condizioni o soggetti, rimarrebbe il problema delle abitazioni principali equiparate per legge (alloggi sociali, cooperative edilizie) o per regolamento (comodati, anziani, iscritti Aire). Se il Comune intende limitare il prelievo alle sole abitazioni, senza applicare la Tasi agli altri immobili e alle aree fabbricabili, si pone comunque il problema delle abitazioni principali occupate da soggetti diversi dal possessore, per le quali occorre stabilire la quota a carico del detentore, all’interno del range 10-30% fissato dalla normativa.
La platea dei soggetti è molto ampia, anche a seguito delle precisazioni del Mef in cui si chiarisce che l’alloggio degli ex Iacp può essere considerato alloggio sociale, quindi escluso da Imu ma soggetto a Tasi. Se nella relazione tecnica al Dl 102 il Ministero aveva stimato in 40mila gli alloggi sociali, Federcasa calcola oltre un milione gli alloggi della sola Erp; i numeri quindi non sono indifferenti, anche per le casse comunali.
Si tratta però di soggetti in stato di bisogno, e chiedere a un assegnatario di un’abitazione popolare di pagare una quota, seppur minima, di Tasi, e di presentare la dichiarazione, appare incongruo. Da questo meccanismo non sarebbero esclusi neanche gli occupanti degli alloggi di proprietà del Comune, salvo che non venga deliberata un’aliquota zero.
Negli altri casi invece, non pare possibile disporre l’esenzione della sola quota a carico dell’inquilino, perché un conto è ridurre le aliquote fino allo zero, altro è, un volta decisa l’applicazione dell’aliquota, rideterminare il criterio di riparto tra possessore e utilizzatore; qui la discrezionalità del Comune si esaurisce nella scelta della percentuale di compartecipazione. Il legislatore dovrebbe intervenire dando la possibilità ai Comuni di prevedere la non applicazione della Tasi al detentore, almeno per determinate categorie di contribuenti.
Stesso discorso vale per le abitazioni assimilate con regolamento comunale. La legge di stabilità dà la possibilità di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato a genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi solo sulla quota di rendita non superiore a 500 euro oppure se l’Isee del nucleo famigliare del comodatario non supera 15mila euro annui. Se il Comune ha regolamentato l’assimilazione, il comodatario è tenuto, oltre a presentare l’Isee anche se non è soggetto passivo Imu, a versare la quota di Tasi dell’occupante.


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