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Esenti fino al 31 agosto 2021 le occupazioni effettuate dagli spettacoli viaggianti

Tra le novità introdotte dal decreto-legge 73/2021, che hanno riflessi in materia di fiscalità locale, è passata inosservata la disposizione che prevede l’esonero fino al 31 agosto 2021 dal pagamento del canone unico (che sostituisce la Tosap) per l’occupazione di suolo pubblico effettuata dai soggetti che esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circensi.

Tra le novità introdotte dal decreto-legge 73/2021, che hanno riflessi in materia di fiscalità locale, è passata inosservata la disposizione che prevede l’esonero fino al 31 agosto 2021 dal pagamento del canone unico (che sostituisce la Tosap) per l’occupazione di suolo pubblico effettuata dai soggetti che esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circensi.

Si tratta dell’articolo 65, rubricato “Misure urgenti per la cultura”, che al comma 6 stabilisce che “Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di  quanto  stabilito  dall’articolo  4,  comma  3-quater,  del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della  legge  27  dicembre 2019, n. 160.

Ebbene, la citata legge n. 337 del 1968 ha per oggetto “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” e stabilisce all’art. 1 che lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, per cui sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore. L’art. 2 della legge n. 337/68 considera “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono invece esclusi dalla disciplina di cui alla legge n. 337/68 gli apparecchi automatici e semiautomatici di trattenimento.

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