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La Tari inciampa su scadenze e gestione dei rifiuti speciali
L'altra componente della Iuc. Regole in contraddizione

Confrontando le tre componenti della nuova imposta unica comunale (Iuc), la Tari dovrebbe essere quella meno problematica poiché si pone in linea di continuità con i precedenti prelievi (Tares, Tarsu, Tia). Tuttavia, accanto ad alcuni aspetti migliorativi, la disciplina del nuovo tributo presenta diverse zone d’ombra.

A partire dal contrasto insanabile tra il comma 649 e il comma 661 della legge 147/2013: il primo attribuisce ai Comuni la possibilità di ridurre la parte variabile della Tari in proporzione ai rifiuti assimilati che i produttori dimostrino di avviare al recupero, mentre il secondo dispone l’esonero totale dal pagamento del prelievo. È evidente che le due disposizioni finiscono per regolare la medesima fattispecie in maniera diversa. In tal caso dovrebbe prevalere la soluzione di maggior favore per i contribuenti che si trovano nella situazione descritta dalla norma, i quali potranno senz’altro pretendere l’esonero totale.

Restando poi nell’ambito delle superfici produttive di rifiuti speciali, ma questa volta non assimilati agli urbani, il comma 649 chiarisce che non sono assoggettabili alla Tari le aree dove tali rifiuti si formano «in via continuativa e prevalente». Requisiti che appaiono più ampi rispetto alla precedente formulazione: in particolare il requisito della prevalenza, diversamente dal «di regola» presente nella Tares, potrebbe aprire le porte all’esonero anche in caso di aree con produzione mista di rifiuti speciali e urbani.

La disciplina di un tributo dovrebbe inoltre definire chiaramente il soggetto attivo, che invece manca del tutto ed è ricavabile solo indirettamente dalle norme sul soggetto che approva il regolamento e le tariffe. Il problema sorge però nel caso di immobili non interamente ubicati nel territorio comunale, per i quali non è chiaro se adottare il criterio della suddivisione delle superfici oppure quello della prevalenza (come per la Tares).

Altra questione si pone in ordine all’obbligo dichiarativo. I commi 684 e 685, relativi alla Iuc ma riguardanti anche la Tari, prevedono la presentazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio della detenzione o della variazione. Ma il termine è troppo lungo e in molti casi la debenza del tributo sarà nota al Comune addirittura oltre l’anno di imposizione, compromettendo così il tempestivo invio dei moduli precompilati.

Infine non è chiaro se il Comune debba nominare un funzionario responsabile unico oppure distinto per ogni tributo (Tari e Tasi) e se resta autonomo il funzionario Imu.


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