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Esclusione del delitto di peculato, nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno
Come è noto, con l'entrata in vigore della Legge n. 69 del 2015, è stato introdotto il reato di peculato per le violazioni afferenti all’omesso versamento dell’imposta di soggiorno. La Cassazione ha esaminato un caso in cui il titolare di una struttura ricettiva di case e alberghi per vacanze, aveva riscosso dagli ospiti, per il periodo dal 2014 al 2017, le somme a titolo di imposta di soggiorno, destinate al Comune dove è situata la struttura medesimo, senza riversarle all’ente impositore.

Come è noto, con l’entrata in vigore della Legge n. 69 del 2015, è stato introdotto il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) per le violazioni afferenti all’omesso versamento dell’imposta di soggiorno. Con la recente pronuncia della Corte di Cassazione, (sentenza n. 18320/2021), gli Ermellini hanno esaminato un caso in cui il titolare di una struttura ricettiva di case e alberghi per vacanze, aveva riscosso dagli ospiti, per il periodo dal 2014 al 2017, le somme a titolo di imposta di soggiorno, destinate al Comune dove è situata la struttura medesimo, senza riversarle all’ente impositore. Il difensore del gestore della struttura ricettiva, oltre a denunciare il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ha evidenziato che la sentenza impugnata, pur soffermandosi sulla disciplina legislativa, ha trascurato di esaminare le previsioni del Regolamento comunale: questo, peraltro, rappresenta la base su cui si àncora l’obbligo che ricade sul titolare della struttura ricettiva.

La Suprema Corte, in particolare, ha rilevato che, nel caso di specie, gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato riguardano una questione in diritto che presenta evidenti margini di opinabilità “e che denotano l’errore nel quale sono incorsi le parti e il giudice”.

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