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Legittime le notifiche effettuate tramite poste private

Dobbiamo effettuare un’attività massiva di accertamento dei tributi locali (IMU e TARI) e vorremmo sapere se possiamo avvalerci, anche per ragioni di economicità, di un’agenzia privata per la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata AR.

Dobbiamo effettuare un’attività massiva di accertamento dei tributi locali (IMU e TARI) e vorremmo sapere se possiamo avvalerci, anche per ragioni di economicità, di un’agenzia privata per la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata AR.

Il quadro normativo di riferimento

Si premette che dal 30 aprile 2011 le agenzie postale private, munite di apposita licenza, possono effettuare le raccomandate semplici (buste bianche) e quindi procedere anche alla notifica degli avvisi di accertamento.

Si ricorda che il comma 161 della legge n. 296/2007 prevede la notifica “anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, modalità peraltro ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (ord. n. 2/2020, ord. n. 104/2019, sent. n. 175/2018).

Invero, il d.lgs. n. 58/2011 ha modificato il d.lgs. n. 261/1999 mantenendo l’esclusiva di poste italiane solo relativamente agli atti giudiziari notificati ai sensi della legge n. 890/1982 (buste verdi) e alle violazioni al codice della strada.

La norma (art. 4 d.lgs. 261/99) non si riferisce invece alle raccomandate AR (buste bianche) che quindi dal 30/4/2011 possono essere effettuate dalle agenzie private, come si evince dagli artt. 3 e 5 del d.lgs. 261/99: il primo stabilisce che nel servizio universale rientrano anche gli invii raccomandati, l’art. 5 prevede inoltre che i servizi non riservati che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale (quindi anche gli invii raccomandati) possono essere effettuati da soggetti privati muniti di licenza individuale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico.

La legge 124/2017 ha poi definitivamente eliminato il monopolio di Poste italiane e consente alle agenzie private di notificare anche gli atti giudiziari e le multe stradali, previo rilascio delle apposite licenze in base al Dm del 19/7/2018.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Dopo un primo orientamento della Cassazione che ha ritenuto “inesistenti” le notifiche effettuate a mezzo agenzie private (decisioni n. 23887/2017, n. 234/2018, n. 2173/2018, n. 3010/2018, n. 7676/2018, n. 8089/2018, n. 10348/2018 e n. 13855/2018; riguardanti però in gran parte la notifica degli atti giudiziari), le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8416 del 26/3/2019 hanno chiarito che le notifiche degli atti amministrativi effettuate a mezzo raccomandata dalle agenzie private sono legittime a partire dal 30/4/2011, avendo il D.Lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

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