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Fiere e “spuntisti” pagano il canone per l’occupazione di suolo pubblico

Vorremmo sapere se l’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico per il 2021, previsto per gli operatori commerciali dal D.L. 137/2020 (e successive modifiche), si applica anche agli “spuntisti” dei mercati e agli ambulanti che occupano suolo pubblico in occasione delle fiere.

Vorremmo sapere se l’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico per il 2021, previsto per gli operatori commerciali dal D.L. 137/2020 (e successive modifiche), si applica anche agli “spuntisti” dei mercati e agli ambulanti che occupano suolo pubblico in occasione delle fiere.

Le fattispecie di esonero

Si premette che la Legge di conversione del Decreto sostegni (legge 21 maggio 2021, n. 69), nel modificare l’art. 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha disposto l’esonero, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico (es. bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e per i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

In particolare, relativamente alle fattispecie oggetto del  quesito, il comma 3 dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020 e successive modifiche), stabilisce quanto segue: “3. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1°(gradi) marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

Ebbene da una attenta lettura della norma si evince che la stessa non si rivolge indistintamente a tutti gli operatori che occupano il suolo pubblico, ma fa riferimento ai “titolari di concessioni o di autorizzazioni” e alle occupazioni temporanee che si realizzano in strutture attrezzate per lo svolgimento dei mercati (la norma di esonero fa infatti riferimento al canone mercatale di cui al comma 837 e seguenti della legge 160/2019).

Gli spuntisti

In merito agli assegnatari dei posteggi temporaneamente non occupati (i cosiddetti “spuntisti”), è stato già evidenziato che la disposizione normativa fa riferimento ai “titolari” di concessioni o autorizzazioni, per cui gli spuntisti non potrebbero rientrare tra i soggetti esenti.

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