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Mini-Imu, non solo prime case
Conti rompicapo per coop, terreni e beni all'ex coniuge

Non sono solo i possessori di prime case a dover versare la mini Imu. Al pagamento, infatti, sono soggette anche le case popolari, quelle assegnate al coniuge in sede di separazione o divorzio, le abitazioni appartenenti al personale di forze armate, polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia ed i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Ciò ovviamente a condizione che nei comuni in cui sono localizzati gli immobili l’aliquota e le detrazioni vigenti nel 2013 siano più alte di quelle base. E proprio nelle fattispecie meno ricorrenti il calcolo è spesso più complicato, tanto da somigliare ad una sorta di rompicapo.

Prime case. In tal caso, la mini Imu è dovuta se l’aliquota supera il 4 per mille. Il confronto, peraltro, va operato anche con riferimento alle detrazioni. Ovviamente, come negli altri casi, occorre tenere conto della percentuale e dei mesi di possesso da parte dei diversi contribuenti.

Le stesse modalità di calcolo valgono (oltre che per le pertinenze cui si applica lo stesso regime delle abitazioni principali) anche per le ex case coniugali e per gli immobili di anziani e disabili ricoverati in istituti o di cittadini italiani residenti all’estero che i comuni abbiano assimilato a prime case. Non vale, invece, per le case di lusso. Per gli immobili concessi in comodato a parenti ed equiparati ad abitazioni principali, invece, il calcolo va fatto solo sul secondo semestre, poiché l’assimilazione vale solo dal 1° luglio 2013. Stesso discorso per gli immobili appartenenti al personale di forze armate, polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 5, del dl 102/2013 (in tal caso, l’assimilazione è, però, ex lege): l’eventuale mini Imu deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’Imu calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al periodo luglio-dicembre e l’Imu calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente agli stessi mesi (si veda la Faq n. 6 riportata sul portale delle Finanze).

Terreni agricoli. L’aliquota di base sulla quale operare il confronto è il 7,6 per mille. Pertanto, nel caso in cui il comune abbia previsto un’aliquota più bassa, nulla sarà dovuto. Se, viceversa, il sindaco ha previsto una maggiorazione, occorrerà calcolare e versare la differenza, considerando anche il sistema di riduzioni previsto dall’art. 13, comma 8-bis, del dl 201/2011. Ovviamente, come ricorda la circolare Anci Emilia Romagna (si veda ItaliaOggi di ieri), non devono versare la mini Imu i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e iap. Tali immobili, infatti, sono soggetti al pagamento dell’intero saldo 2013, da calcolare con le modalità indicate dalla Faq Finanze n. 7: esso corrisponde alla differenza fra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata (quest’ultima, a sua volta, è pari al 50% dell’importo pagato nel 2012). Il pagamento andava effettuato entro il 16 dicembre scorso, ma è possibile ravvedersi senza sanzioni e interessi entro il 16 giugno prossimo. Restano fuori dalla mini Imu anche i fabbricati rurali strumentali (in quanto i comuni non possono aver fissato aliquote superiori allo 0,2% di legge) e i cd beni merce.

Coop. Le cose si complicano ulteriormente per le abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci ivi dimoranti e residenti. Come ricorda l’Anci Emilia-Romagna, anche tali immobili dal 1° luglio 2013 sono stati assimilati ad abitazioni principali, per cui, per il primo semestre (cioè dal 1° gennaio al 30 giugno) occorre calcolare la differenza tra l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota deliberata dal comune e l’imposta risultante dall’aliquota base del 7,6 per mille, considerando in ogni caso la detrazione; per il secondo semestre, la differenza va invece calcolata tra l’imposta derivante dall’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e l’imposta calcolata con aliquota base del 4 per mille. La mini-Imu sarà dovuta sul 40% della sommatoria di quanto dovuto per il primo e il secondo semestre. In entrambi i casi, le differenze utili sono quelle che scaturiscono da aliquote comunali più elevate delle omologhe aliquote di base. Semplice, no?


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