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Mini-Imu, caccia all'aliquota giusta
La prima cosa da verificare è se l'aumento rispetto al 4 per mille riguarda il proprio immobile

Si avvicina la scadenza del 24 gennaio ma ci sono ancora alcuni dubbi sui soggetti tenuti al pagamento della mini-Imu e sulle modalità di calcolo.

Il caso più diffuso riguarda i proprietari delle abitazioni principali e relative pertinenze, tranne le case di lusso. Ma il raggio di azione della mini Imu si estende a quasi tutte le fattispecie previste dal Dl 133/2013. L’elenco è piuttosto lungo e contempla anche le fattispecie assimilate alle abitazioni principali: sia quelle disposte direttamente dalla legge (personale del comparto sicurezza, casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione) sia quelle rimesse alla decisione dei sindaci (abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, italiani residenti all’estero, comodati tra genitori e figli).

Segue poi il comparto dell’edilizia sociale: le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (Ater, Aler, eccetera). Elenco che si conclude con il comparto agricolo, ma in tal caso la mini Imu riguarda solo i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o Iap. Non sono invece soggetti alla mini-Imu i fabbricati rurali strumentali, essendo preclusa ai comuni la possibilità di aumentare l’aliquota base (0,2%), solo riducibile fino allo 0,1%.

Poi bisogna capire se il pagamento va in concreto effettuato. E qui entrano in gioco le aliquote e le detrazioni approvate dai singoli comuni ed in particolare se sono aumentate rispetto a quelle “base” previste dalla legge.

Il Dl 133/2013 fa riferimento alle aliquote «deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013», quindi potrebbe anche trattarsi di aliquote aumentate nel 2012 e rimaste invariate nel 2013. Si deve quindi accertare se, con riferimento agli immobili rientrante nella mini-Imu, il Comune abbia aumentato l’aliquota base: ad esempio potrebbe aver lasciato allo 0,4% l’aliquota per le abitazioni principali ma aumentato quella per i terreni agricoli (ad esempio dallo 0,76 allo 0,96%) oppure quella per gli Iacp (ad esempio dallo 0,76 allo 0,88%).

Chiariti gli aspetti sulla delimitazione del perimetro, si può ora passare alle procedure di calcolo. L’importo della mini Imu è pari al 40% dell’imposta che scaturisce dalla differenza tra l’aliquota comunale e quella base (se inferiore), tenendo anche conto delle eventuali variazioni sulle detrazioni. Occorre però fare attenzione perché il calcolo va fatto su base annuale, non sul secondo semestre. Supponendo che l’ente abbia aumentato l’aliquota dal 4 al 5 per mille, il contribuente dovrà calcolare quanto dovuto nell’anno con aliquota al 5 e quanto dovuto con aliquota al 4: il 40% di tale differenza è l’importo da versare entro il 24 gennaio.

Ci sono poi alcune situazioni particolari, tra cui l’aumento delle detrazioni da parte del Comune, ad esempio da 200 a 300 euro e con aliquota al 5 per mille. In tal caso il conteggio “comunale” va calcolato considerando la detrazione di 300 euro, mentre su quello “di legge” al 4 per mille resta la detrazione di 200 euro, quindi il 40% della differenza potrebbe essere vicino allo zero o comunque al di sotto del minimo esigibile (12 euro o diverso importo stabilito dall’ente).

Un altro caso particolare è costituito dalle abitazioni del personale del comparto sicurezza e di quelle concesse in comodato a parenti di primo grado: le due assimilazioni (la prima obbligatoria e la seconda facoltativa) decorrono dal 1° luglio 2013, quindi la mini Imu va calcolata solo sul secondo semestre, considerando l’aliquota base del 4 per mille, come se si trattasse di un’abitazione principale comprata il 1° luglio 2013.


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