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Iuc, obblighi a lungo termine
La legge di Stabilità detta i tempi per denunciare gli immobili ai fini dell'imposta comunale

I contribuenti tenuti al pagamento dell’Imposta unica comunale (Iuc), che si compone di Imu, Tasi e Tari, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione di locali e aree. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata solo da uno degli obbligati. Per la tassa rifiuti, però, i detentori degli immobili non devono ripresentare le dichiarazioni se hanno già assolto all’obbligo al momento di entrata in vigore del nuovo balzello, sempreché non siano intervenute medio tempore delle variazioni o non siano state effettuate nuove occupazioni. Per la Tari, infatti, restano ferme le superfici dichiarate o accertate per Tarsu, Tia1, Tia2 e Tares. Mentre per la tassa sui servizi indivisibili vanno osservate le regole stabilite per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale. Sono queste le previsioni contenute nell’articolo 1, commi 684-687, della legge di Stabilità (147/2013).

Dunque, la manovra fissa un termine unico per la presentazione della dichiarazione Iuc (30 giugno dell’anno successivo), che deve essere redatta sul modello messo a disposizione dal comune. L’obbligo va assolto una tantum e produce effetti anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati già dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. In quest’ultimo caso, allo stesso modo, le variazioni vanno dichiarate entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il comma 686 prevede espressamente che per acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (iscritti nelle categorie catastali A, B,e C) devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, se esistente. In particolare questi dati devono essere acquisiti dai comuni e trasmessi all’Agenzia delle entrate per determinare la superficie catastale. Per la Tari, in futuro, dovrà essere utilizzato come criterio per il calcolo del quantum dovuto solo l’80% della superficie catastale. Il comma 645 della legge di Stabilità, in effetti, prevede che si dovrà utilizzare come parametro la superficie calpestabile per tutti gli immobili, senza alcuna distinzione, fino «all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647».

In base a questa norma devono essere attivate le procedure di interscambio dei dati fra Agenzia delle entrate e comuni per determinare la superficie catastale degli immobili, che i contribuenti saranno obbligati a dichiarare in futuro per il pagamento della Tari. Quando saranno ultimate le operazioni di interscambio, la superficie catastale dovrà essere utilizzata da tutti i comuni anche per l’accertamento tributario. Regole e modalità per la collaborazione con i comuni sono fissate da un provvedimento del direttore delle Entrate. L’articolo 14 del dl 201/2011 ha infatti imposto le procedure di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati relativi alla superficie degli immobili a destinazione ordinaria, iscritti in catasto e corredate di planimetria. Il comma 687, invece, richiede per la nuova tassa sui servizi indivisibili l’osservanza delle stesse regole applicate per la presentazione della dichiarazione Imu. Pertanto, i contribuenti che hanno ceduto o acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali nel 2013 devono inoltrare la dichiarazione al comune entro il 30 giugno 2014, a meno che gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non siano acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti non siano già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. La dichiarazione deve essere presentata da coloro che vantino il diritto a fruire di riduzioni d’imposta. Per esempio, coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. Sono obbligati anche i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili, ma solo se hanno perso il diritto al beneficio fiscale, poiché il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge. Inoltre, vanno denunciati tutti i casi in cui l’amministrazione comunale non possiede le notizie utili per controllare l’operato dei contribuenti. Nello specifico, tra i casi più significativi, l’adempimento è richiesto quando: l’immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l’immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l’area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un’area fabbricabile. Il valore dell’area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. L’obbligo deve essere assolto anche dalle imprese per gli immobili posseduti e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, tenute a dichiarare il valore venale del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all’anno di attribuzione della rendita catastale. La dichiarazione, infine, deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle modifiche che incidono sulla determinazione del tributo dovuto e sul soggetto obbligato al pagamento.


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