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Rimborsi Imu al buio sulla quota statale 2012
Tributi locali. Mancano le istruzioni annunciate un anno fa dalla circolare 2/DF

I Comuni devono rimborsare l’Imu entro 180 giorni dalla richiesta (articolo 1, comma 164, legge n. 296/2006).
Si sa che è un termine ordinatorio, ma è anche ampio ed è quindi opportuno rispettarlo, anche in ragione di quella correttezza reciproca che deve contraddistinguere i rapporti tra fisco e contribuente. Se si tratta di rimborsare la quota comunale nessun problema, ma quando si arriva alla quota statale c’è l’altolà: il Comune nega il rimborso perché i soldi sono stati incamerati dallo Stato.

La circolare del 2012
Ma andiamo per ordine. La disciplina Imu prevede espressamente che l’accertamento del l’Imu statale è di competenza dei Comuni, ma nulla dice in merito ai rimborsi. Come spesso accade ultimamente, il dipartimento delle Finanze cerca di colmare il vuoto normativo con una risoluzione, la n. 2/DF del 13 dicembre 2012. Si sostiene che l’istanza di rimborso deve essere presentata al Comune, unico soggetto in grado di attestare la reale sussistenza del diritto al rimborso, ma per la liquidazione delle somme si dovranno aspettare le successive “istruzioni”, a oggi non ancora arrivate.
Anche i Comuni stanno aspettando le loro istruzioni, perché la stessa risoluzione n. 2/DF ha autorizzato i contribuenti a effettuare le autocompensazioni all’interno dell’anno. Quindi se nel 2012 in acconto il contribuente ha versato di meno allo Stato e di più al Comune, ha potuto compensare tali importi con quelli dovuti a saldo. E questa situazione si sta riproponendo anche quest’anno, perché molti hanno continuato a versare l’Imu allo Stato anche per immobili diversi da quelli di categoria D.
L’unico modo per uscire da questa impasse è una modifica normativa da inserire in uno dei tanti provvedimenti attesi entro la fine dell’anno.

Le soluzioni possibili
La soluzione tecnica non è di quelle impossibili. Sarebbe sufficiente, intanto, prevedere espressamente che il rimborso della quota riservata allo Stato sia accertato con provvedimento emesso e notificato dal Comune, cui compete l’eventuale contenzioso. Il provvedimento di rimborso poi potrebbe rappresentare un titolo di credito nei confronti dello Stato che il contribuente potrebbe compensare con gli altri importi dovuti sempre allo Stato.
Altra via, forse preferibile perché risolve anche il problema delle autocompensazioni effettuate all’interno della medesima annualità, è quella di far certificare al Comune, semestralmente o annualmente, sia gli importi oggetto di rimborso sia quelli oggetto di compensazione. I saldi delle certificazioni, che potrebbero essere a debito o a credito dello Stato, sarebbero poi oggetto di successiva regolarizzazione finanziaria, anche con le modalità previste dall’articolo 1, comma 128 della legge n. 228/2012.
A ben vedere il sistema può essere simile a quello delineato dal decreto 26 aprile 2013 per il rimborso dell’addizionale comunale Iperf.


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