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Comune che vai Tares che trovi
Le istruzioni sull'applicazione dell'imposta sui rifi uti da parte dell'Ifel. Permesso il rinvio

I comuni possono stabilire autonomamente le scadenze e il numero delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti e della maggiorazione sui servizi indivisibili, il cui gettito per il 2013 è riservato allo stato. Inoltre, nulla impedisce agli enti di rinviare il pagamento di una o più rate al prossimo anno. Il giorno di scadenza, poi, può essere fissato dall’amministrazione comunale. E non è previsto da nessuna norma di legge che il tributo debba essere versato entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza. Sono queste le indicazioni che l’Ifel (fondazione Anci) ha fornito agli enti locali con una nota pubblicata su proprio sito il 30 settembre scorso, in totale disaccordo con i chiarimenti forniti dal ministero dell’economia e delle finanze con la risoluzione 9/2013.

La posizione dell’Ifel. La fondazione Anci, dunque, correttamente reclama l’autonomia impositiva dei comuni che, si legge nella nota, deve poter utilizzare «la sua discrezionalità nella maniera più ampia». Ritiene, infatti, del tutto errata la posizione del Mef in merito all’obbligo di far pagare ai contribuenti la maggiorazione, il cui gettito va allo stato, necessariamente nel 2013. Invece, «è del tutto legittimo che il comune disponga il pagamento di una o più rate del tributo relative al 2013 oltre la scadenza dell’anno solare, come peraltro consuetudine di molti enti già nei previgenti regimi Tarsu o Tia», maggiorazione compresa. Semmai si configura come una scelta di ragionevolezza e di opportunità la previsione del pagamento della maggiorazione entro la fine dell’anno, considerata l’assenza di obblighi normativamente stabiliti.

Allo stesso modo, secondo l’Ifel, il Mef non può imporre per via amministrativa date di scadenza delle rate non contemplate da una norma primaria e che, tra l’altro, potrebbero porsi in contrasto con quanto indicato nei regolamenti comunali. La tesi della fondazione, del tutto condivisibile, è che non esistono vincoli legali che impongono ai comuni di disporre il versamento delle rate Tares entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza.

In effetti, la data può essere deliberata dall’amministrazione locale e, nel caso in cui non venga indicata, le rate scadono l’ultimo giorno del mese. Non c’è alcun dubbio, quindi, che sia improprio il richiamo contenuto nella risoluzione ministeriale del decreto legislativo 241/1997, che fa riferimento esclusivamente ai tributi erariali, regionali e ai contributi previdenziali. Ne consegue che il ministero dell’economia e delle finanze, nel fissare le scadenze delle rate, si è spinto oltre quanto stabilito dalla norma speciale che disciplina il tributo (art. 14 dl 201/2011).

Le regole del nuovo balzello. L’articolo 10 del dl 35/2013, che per il 2013 ha derogato alla normativa Tares, dispone che la nuova tassa sui rifiuti e la maggiorazione sui servizi possano essere versati con l’ultima rata, a conguaglio delle somme versate in acconto. Le rate possono essere determinate in base a quanto già pagato dai contribuenti nell’anno 2012 per Tarsu, Tia1 e Tia2. Inoltre la maggiorazione, fissata nella misura di 0,30 euro per metro quadrato, non può essere aumentata dai comuni e il gettito è riservato allo stato. Gli enti locali, con propria deliberazione, possono stabilire il numero delle rate di versamento del tributo. Ma i cittadini devono essere informati, anche con la pubblicazione sul sito internet del comune, almeno 30 giorni prima della data di scadenza dei pagamenti.

Per le prime due rate le amministrazioni locali possono inviare i modelli già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2. Gli acconti vanno scomputati dal quantum dovuto, a titolo di Tares, per l’anno 2013. La prima rata fissata ex lege per il mese di luglio, come previsto dal dl rifiuti (1/2013), poteva essere anticipata anche nel caso in cui il comune non avesse adottato il regolamento, che può essere ancora emanato entro il prossimo 30 novembre. Concessionari e gestori del servizio sono legittimati a riscuotere il tributo, con l’unico dubbio che possano incassarlo per tutto il 2013, anche a saldo, o solo in acconto.

Al riguardo, si ritiene più aderente al dettato normativo la circolare ministeriale (1/2013), che ha optato per la prima soluzione. Anche su questo punto c’è un contrasto con quanto sostenuto dall’Ifel, con una nota del 10 maggio scorso, secondo cui l’ultima rata Tares, a conguaglio di quanto pagato dai contribuenti in acconto, deve essere versata ai comuni. Quest’ultima nota pone in rilievo che «una lettura più prudente delle norme straordinarie recate dal dl 35» porta a escludere che il gestore incassi l’ultima rata 2013, in quanto dall’attivazione del pagamento via F24 il comune dovrebbe invece essere il diretto destinatario delle somme riscosse.


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