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Soggetti Ires, ok all'Imu più alta
Il Tar della liguria promuove la scelta del comune

È legittimo l’aumento dell’aliquota Imu per gli immobili posseduti da soggetti passivi Ires.A disporlo è stato il Tar Liguria nella sentenza n. 1088 del 19 luglio 2013 con la quale alcuni contribuenti hanno contestato l’operato del comune che dapprima aveva aumentato l’aliquota base dell’Imu per l’anno 2012 di 0,3 punti percentuali per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e in un secondo momento aveva ridotto l’aliquota per gli immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, Ires, dall’1,06% all’1%, senza quindi ricondurla all’aliquota di base.

Nel ricorso collettivo viene eccepita illegittimità della manovra del comune, poiché secondo i ricorrenti l’art. 13, comma 9, del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nello stabilire che «i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili … posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società», accorderebbe all’ente locale esclusivamente la possibilità di ridurre l’aliquota di base e non certo la possibilità di aumentarla. Tale tesi non è stata ritenuta fondata dai giudici genovesi che la hanno ritenuta completamente avulsa dal quadro giuridico di riferimento.

In effetti il mero tenore letterale della norma non può non portare alle conclusioni assunte dal comune e avallate nella sentenza, giacché il contenuto della norma deve necessariamente essere contestualizzato nell’ambito dell’intera manovra dell’art. 13 del dl n. 201 del 2011, che ha ridisegnato l’imposizione immobiliare.

Detto articolo, infatti, l’art. 13, ha riconosciuto ai comuni alcuni margini di manovra in materia di Imu per realizzare una vera e propria «personalizzazione» delle aliquote.

In via generale il comma 6 fissa l’aliquota di base allo 0,76%, che i comuni possono variare in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; i commi successivi stabiliscono, invece, specifiche aliquote per l’abitazione principale e altre tipologie di immobili e il comma 9 stabilisce che i comuni possono intervenire sull’aliquota di base riducendola sino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi Ires o nel caso di immobili locati.

Dalla semplice ricostruzione normativa risulta evidente che gli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires possono fruire dell’aliquota ridotta solo nell’ipotesi in cui i comuni abbiano adottato tale norma di favore; se ciò non accade a detti immobili si applica l’aliquota di base, eventualmente modificata in aumento entro il limite di 0,3 punti percentuali.

La «diagnosi» rilasciata dal Tar Liguria alla delibera comunale impugnata è stata, quindi, di «piena legittimità».Lo stesso epilogo ha avuto anche la seconda eccezione sollevata dai ricorrenti che hanno denunciato la carenza di motivazione delle deliberazioni impugnate, poiché in esse non sarebbero state illustrate le ragioni che hanno portato l’ente locale ad aumentare l’aliquota in esame. Al riguardo i giudici hanno evidenziato che nei provvedimenti comunali applicativi dell’Imu si legge, invece, che l’aumento dell’aliquota di base si è reso necessario per garantire il pareggio di bilancio.

A ogni modo il Tar Liguria, richiamando un precedente intervento in materia di determinazione di aliquote Ici, ha confermato l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale per gli atti generali a carattere impositivo va esclusa la necessità di una motivazione più puntuale e specifica.


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