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Per i fabbricati rurali già noti al Catasto arriva l'esenzione

Abolita la prima rata dell’imposta municipale 2013 anche per i fabbricati rurali. Diviene quindi determinante stabilire quando una costruzione si può definire rurale in quanto solo in questo caso scatta la abrogazione del versamento della imposta. Per il requisito di ruralità si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 9 del Dl n. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge n. 133/1994.

In particolare al comma 3 la norma stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento di tale qualifica con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo. Ad esempio è rurale un fabbricato utilizzato quale abitazione dall’affittuario del terreno a cui l’immobile è asservito. Il successivo comma 3-bis individua invece le caratteristiche rilevanti per il riconoscimento della ruralità per i fabbricati strumentali. In pratica tali fabbricati sono considerati rurali se sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 codice civile. In tal senso occorre altresì precisare che la circolare ministeriale n. 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rileva unicamente la natura e la destinazione dell’immobile indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione (“R”). Quindi la qualifica di fabbricato rurale dipende dalla sua natura e dalla destinazione. Ad esempio se un soggetto qualsiasi è proprietario di un fondo rustico concesso in affitto a terzi per la coltivazione, può usufruire della abrogazione della prima rata dell’Imu in quanto i fabbricati utilizzati dal coltivatore del fondo sono rurali.

Si pone però il problema della classificazione catastale. L’articolo 1, del decreto 26 luglio 2012 precisa che il requisito di ruralità viene iscritto negli atti catastali; in sostanza la variazione catastale non sarebbe di per se costitutiva della natura di fabbricato rurale, ma se manca scatterebbe certamente l’accertamento da parte dei comuni. Quindi il fabbricato rurale è escluso dal pagamento della prima rata qualora sia classificato come tale in catasto. In primo luogo la ruralità è certa per le abitazioni classificate nella categoria A6 e per i fabbricati strumentali iscritti nella categoria D10. Inoltre sono rurali anche le costruzioni alle quali è attribuita la lettera “R”. Può essere che questa annotazione non sia ancora recepita in catasto ed allora occorre verificare se il proprietario ha presentato entro il 30 settembre 2012 l’autocertificazione presso gli uffici periferici della agenzia del Territorio, oppure se ha presentato la richiesta di iscrizione entro il 30 novembre 2012, per le costruzioni che erano iscritte nel catasto terreni. Infine i proprietari di fabbricati rurali per usufruire delle agevolazioni devono verificare si i predetti immobili non abbiano cambiato destinazione.


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