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Imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili
Con la sentenza n. 365 del 28 ottobre 2022 la Corte dei Conti Toscana ha affermato che il gestore della struttura ricettiva dopo il D.L. 34/2020 non può più essere considerato agente contabile, essendo mutata la sua qualifica soggettiva in responsabile di imposta.

Con la sentenza n. 365 del 28 ottobre 2022 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Toscana ha affermato che il gestore della struttura ricettiva dopo il D.L. 34/2020 non può più essere considerato agente contabile, essendo mutata la sua qualifica soggettiva in responsabile di imposta, per cui non è più soggetto alla resa del conto giudiziale, mentre dopo il D.L. 146/2021 la resa del conto giudiziale resta esclusa anche per il periodo antecedente.

I giudici contabili toscani sono intervenuti su una questione controversa per la quale non si è ancora formato un orientamento univoco nella giurisprudenza della Corte dei Conti.

Il dubbio che si pone è se i gestori delle strutture ricettive, dopo le recenti modifiche normative (d.l. 34/2020 e d.l. 146/2021) devono continuare a qualificarsi agenti contabili. La questione è piuttosto rilevante perché la qualifica di agenti contabili impone ai gestori delle strutture ricettive di presentare il conto di gestione (modello 21) e ai comuni di parificare il conto e procedere all’invio alla Corte dei Conti.

Ebbene, i giudici contabili toscani evidenziano preliminarmente che fino alle modifiche introdotte con il D.L. n. 34/2020, qualora sia istituita e regolamentata l’imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile (Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM), sicché è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione, ai sensi del comma 1 dell’art. 74 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000.

Fino al D.L. n. 146/2021, è stato anche ritenuto che il mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, introdotto dal D.L. n. 34/2020, avesse valore solo per il futuro e dunque dal 19.5.2020, giorno della sua entrata in vigore. Da quella data, il gestore non era più soggetto alla resa del conto giudiziale (Cass. SS. UU., sent. n. 26499/2020).

Di contro, dopo le modifiche apportate dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del D. L. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, appare evidente come l’obbligo della resa del conto giudiziale resti escluso anche per il periodo antecedente; non mutano, invece, i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile, per cui in caso di danno erariale il gestore resta comunque soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, anche dopo l’introduzione del D. L. n. 34/2020 e, dunque, del D. L. n. 146/2021.

In conclusione, per la Corte dei Conti Toscana, i gestori delle strutture ricettive non sono più agenti contabili, ritenendo comunque non mutati i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile delle strutture ricettive.

Tuttavia, come abbiamo accennato, sulla questione è emerso un contrasto tra le diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che finiscono per esprimere tre posizioni divergenti:

1) il gestore della struttura ricettiva continua ad essere considerato agente contabile (Sicilia n. 432 del 2/9/2020; Veneto n. 50 del 24/3/2021; Lazio n. 568 del 7/7/2021; Emilia-Romagna n. 325 del 14/10/2021, n. 408 del 24/12/2021, n. 27 del 18/2/2022, n. 28 del 24/2/2022, n. 71 del 21/4/2022, n. 86-87 del 9/5/2022 e n. 93 del 12/5/2022);

2) il gestore non è più agente contabile ma continua ad essere giudicato dalla Corte dei Conti (Toscana n. 95 del 12/3/2021, n. 162 del 20/4/2021, n. 199 del 6/5/2021, n. 457 del 9/12/2021, n. 464 del 14/12/2021, n. 86 del 19/4/2022, n. 222 del 5/8/2022 e n. 365 del 28/10/2022; Calabria n. 195 dell’11/6/2021);

3) il gestore non è più agente contabile e la giurisdizione non appartiene più alla Corte dei Conti ma al giudice tributario (Lombardia n. 38 del 12/2/2021, n. 159 del 6/5/2021, n. 289 del 22/10/2021 e n. 6 del 17/1/2022).

Si tratta di un contrasto che andrebbe risolto quanto prima possibile, attraverso un intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti o del legislatore, se si vuole eliminare l’incertezza per gestori e Comuni sugli adempimenti da effettuare (presentazione del conto di gestione, modello 21, da parte dei titolari delle strutture ricettive; parifica del conto e invio alla Corte dei Conti, a carico dei Comuni).

In attesa di un intervento chiarificatore è consigliabile continuare a trattare le strutture ricettive come agenti contabili, anche al fine di non incorrere in eventuali responsabilità.


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